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Diritto Sanitario

16 Novembre 2011

Aggiornamento tecnico del farmacista ospedaliero e costi SSN


La Corte dei Conti, sezione centrale d’appello, ha ribaltato una precedente sentenza di condanna pronunciata a carico di due direttori di farmacia ospedaliera per una ipotesi di danno quantificato complessivamente in oltre 21.000 euro.
La vicenda
A seguito di una indagine della guardia di finanza, diretta a verificare le modalità di acquisto di farmaci ospedalieri e il rispetto dei parametri di spesa, la Sezione calabrese della Corte dei Conti, giungeva a condannare due dirigenti ASL che nell’intento di perseguire il contenimento dei costi avrebbero dovuto verificare se le specialità medicinali richieste fossero ancora coperte dal brevetto di esclusività ed indicare al responsabile degli acquisti il solo principio attivo unitamente al prodotto generico, ovvero il farmaco equivalente. Al contrario, indicavano anche il nome commerciale, inducendo l’ufficio preposto - secondo l’accusa - all’acquisto di quel prodotto anche se non più coperto dal vincolo di esclusività; e ciò, facendo riferimento a taluni elenchi predisposti nel lontano 1997 e, quindi, cagionando un danno pari alla differenza tra il prezzo dei farmaci acquistati come esclusivi (ma non più tali) e il prezzo dei farmaci generici.
Il principio di rilievo
Attraverso la ricostruzione delle competenze e degli obblighi della specifica figura professionale, si può affermare che al farmacista ospedaliero è richiesto un costante aggiornamento tecnico anche al fine di pervenire al contenimento dei consumi farmaceutici e alla riduzione dei costi a carico del SSN.
In un tale assetto non può sostenersi che la verifica della esclusività o meno del farmaco richiesto competa solo all’ufficio beni e servizi operante nell’azienda. I direttori di farmacia dovranno prestare attenzione anche al profilo della economicità.
Epilogo
Il Collegio giudicante, riformando la sentenza di condanna del primo grado, prosciogliendo nel merito i dirigenti tratti a giudizio, ha osservato, tra gli altri aspetti, che nel caso concreto, per molte specialità medicinali non più coperte da brevetto di esclusività, non si era verificato il danno accertato dai primi giudici; e ciò, da un lato, per errori materiali che potevano essere rilevati da un più attento esame dei tabulati e, dall’altro, per la non perfetta equivalenza tra il farmaco acquistato e il farmaco generico. In ipotesi di responsabilità, quale quella di specie, ove si controverte sulla congruità di prezzi di acquisto ovvero sulla economicità di un servizio, la difformità rispetto alla condotta esigibile acquista connotazioni di gravità ove emerga un evidente e ingiustificabile divario tra l’entità della spesa in concreto effettuata e il risparmio che avrebbe potuto essere altrimenti conseguito; divario che, nella vicenda, non si era manifestato particolarmente consistente, tenuto anche conto delle considerevoli quantità di medicinali acquistati nell’arco di circa quattro anni. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net] 

Corte dei Conti, Sent. del 4 febbraio 2011

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