Diritto Sanitario
16 Novembre 2011La circostanza si configura come esercizio abusivo della professione medica da parte del farmacista.
La vicenda
Due farmacisti e un medico di medicina generale, erano stati ritenuti responsabili dei reati di falsità ideologica in certificazioni amministrative ed abusivo esercizio della professione medica. Il medico convenzionato, per aver consegnato ricettari a lui intestati, già firmati e timbrati in ogni foglio non ulteriormente riempiti, e i farmacisti per aver provveduto a riempire le ricette in ogni loro parte anche con l’indicazione dei farmaci a carico del Ssn.
Principi di rilievo
Relativamente alla configurazione della falsità ideologica, la Cassazione ha chiarito che per escluderla non può sostenersi che i pazienti destinatari delle prescrizioni fossero realmente affetti da patologie croniche e muniti di piano terapeutico. La ricetta medica è infatti un atto di natura complessa: di certificato e di autorizzazione amministrativa. Con il documento in questione il medico compie una attività ricognitiva che presuppone giudizi e valutazioni. È essenziale che ciascuna prescrizione risponda a valutazioni diagnostiche obiettivamente e accuratamente maturate. Solo il medico – acquisiti gli elementi necessari per una esauriente valutazione clinica del caso – potrà decidere se prescrivere o meno il farmaco o mutare una precedente prescrizione farmacologica. La ricetta svolge anche la funzione di autorizzare il farmacista a consegnare il medicinale, la cui distribuzione è sottratta al libero commercio. Il farmaco non è un comune bene di consumo; oltre ad essere utile è un prodotto pericoloso, anche in condizioni normali di utilizzazione e il cui acquisto deve essere effettuato sotto il controllo del medico. Infine, in capo ai farmacisti è stata confermata la sussistenza del fatto tipico dell''esercizio abusivo della professione medica. La circostanza che la normativa di settore consenta al farmacista, per assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da patologia cronica, di somministrare medicinali senza la pur necessaria prescrizione medica, non vale a dimostrare la liceità penale del comportamento tenuto. La disciplina regolamentare del 2008 non legittima il farmacista a sostituirsi al medico nell''attività prescrittiva, ma ha introdotto soltanto un''eccezione al divieto di consegnare medicinali senza presentazione di ricetta per i casi di estrema necessità ed urgenza e in presenza di elementi dimostrativi l’attualità del trattamento. [Avv. Rodolfo Pacifico – www.dirittosanitario.net]
Cassazione Penale, 8 febbraio 2011
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