Politica e Sanità
16 Novembre 2011Con nota del 14 luglio 2009, lAgenzia Italiana del Farmaco ha precisato che le confezioni esterne dei medicinali stupefacenti oggetto di ricollocazione nella sezione D della Tabella II del DPR n. 309/1990 debbano recare la dizione medicinale iscritto nella tabella II, sez. D del testo unico di cui al D.P.R. 309/1990 � da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta. La modifica delle etichette dei medicinali deve essere effettuata direttamente dalle aziende interessate. I medicinali attualmente presenti nel canale distributivo possono essere dispensati dai farmacisti secondo le previsioni dellordinanza, senza necessità di aggiornare le etichette. Le medesime indicazioni valgono anche per i farmacisti ospedalieri nella distribuzione di tali medicinali alle singole unità operative.
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