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Politica e Sanità

16 Novembre 2011

Ordinanza oppiacei: importante chiarimento


Il Ministero conferma che se  il farmacista non ha spedito ricette relative ai farmaci oppiacei iscritti alla Tabella II sezione D, non deve fare comunicazione all’ASL e all’Ordine

Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha chiarito un importante aspetto dell’Ordinanza 16 giugno 2009 che ha temporaneamente iscritto alcuni farmaci oppiacei nella Tabella II sezione D, così da semplificarne la prescrizione da parte del medico. L’Ordinanza, e la sua successiva integrazione, prescrive la trasmissione da parte delle farmacie, all’ASL e all’Ordine dei farmacisti territorialmente competenti, di una comunicazione riassuntiva delle ricette relative a questi farmaci spedite nel mese precedente. Non era stato chiarito, però, se la farmacia era tenuta anche a inviare una comunicazione negativa, cioè a dichiarare che non aveva spedito nessuna ricetta relativa agli oppiacei oggetto dell’ordinanza. La Federazione degli Ordini aveva fornito a suo tempo indicazioni nel senso che l’Ordinanza, anche per ragioni di semplificazione, non prevede la comunicazione negativa da parte delle farmacie, e aveva fatto richiesta di chiarimenti al Ministero. Con una comunicazione dell’11 settembre, l’Ufficio Centrale Stupefacenti del Ministero ha risposto che l’obbligo di comunicazione è applicabile solo in caso “di ricette spedite, ovvero effettivamente presentate al farmacista e da questi dispensate, anche al fine di evitare un inutile invio di documenti non utili ai fini del monitoraggio e che costituirebbero un aggravio non giustificato sul piano amministrativo”.

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