Politica e Sanità
16 Novembre 2011Dalla Federazione
Ieri si è svolta dinnanzi alla Grande Sezione della Corte di Giustizia Europea la trattazione orale del rinvio pregiudiziale C- 393/08, promosso da TAR Lazio e relativo alla compatibilità con il Trattato UE della normativa regionale in materia di orari di apertura, chiusura settimanale, servizio di guardia e ferie annuali delle farmacie. In particolare, il TAR, sospendendo il procedimento principale, ha posto alla Corte di Giustizia le due seguenti questioni pregiudiziali:
-Se sia compatibile con i principi comunitari lassoggettamento delle Farmacie al divieto di poter rinunciare alle ferie annuali e di poter rimanere liberamente aperte anche oltre i limiti di apertura massima attualmente consentiti dalle disposizioni della legge regionale Lazio n. 26/2002 nonch� la necessità di una valutazione discrezionale obbligatoria da parte dellASL, con lobbligo di consultare il sindaco, lOrdine provinciale e lorganizzazione sindacale locale dei farmacisti, per eventuali deroghe a tali limiti;
- se sia compatibile con gli artt. 152 e 153 del Trattato [CE] lassoggettamento del servizio pubblico farmaceutico, bench� finalizzato alla tutela della salute degli utenti, a condizioni di limitazione o divieto, come quelle stabilite dalla L.R. n. 26/2002, della possibilità di incremento orario, giornaliero, settimanale ed annuale del periodo di apertura dei singoli esercizi farmaceutici.
Durante la fase scritta della procedura di rinvio, sono intervenuti, con proprie memorie, oltre alle parti, anche il Governo ellenico, austriaco, olandese, italiano nonch� la Commissione. Tutti gli Stati intervenuti, ad eccezione del solo Governo olandese, hanno sostenuto la compatibilità della legislazione regionale italiana con il Trattato CE. Anche la Commissione europea si è espressa in tal senso, affermando che la normativa comunitaria non si oppone ad una legislazione nazionale che limiti lorario di apertura giornaliera, settimanale e annuale delle farmacie, salvo che non sia dimostrato che tale legislazione produce un effetto restrittivo attuale e diretto sulla libertà di stabilimento di operatori di altri Stati membri, ostacolandone o scoraggiandone laccesso sul mercato della vendita dei prodotti farmaceutici o riducendo sensibilmente le loro possibilità di permanenza sul mercato, ma precisando comunque che spetta al giudice nazionale accertare se tali circostanze ricorrano nel caso in questione.
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