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Politica e Sanità

16 Novembre 2011

Nuovo regolamento europeo sui cosmetici


Dalla Federazione

Lo scorso 22 dicembre, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, è stato pubblicato il nuovo regolamento sui cosmetici, approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio, allo scopo di armonizzare le disposizioni già esistenti in materia, introducendo miglioramenti sostanziali e creando un unico strumento giuridico di riferimento per tutti gli Stati membri, appartenenti all’Unione Europea. Il provvedimento rende più stringenti le norme sull’utilizzo di sostanze cancerogene e introduce nuove disposizioni sul ricorso sicuro a nanomateriali, sulla sorveglianza del mercato e sulla rintracciabilità dei prodotti. Tra gli aspetti di maggiore interesse, si evidenziano i seguenti.

Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore l’11 gennaio 2010, tuttavia, avrà completa ed effettiva applicazione solo a partire dall’11 luglio 2013.

Definizione di prodotto cosmetico
Il regolamento prevede un’ampia definizione di cosmetico, che non ammette la categoria intermedia tra farmaci e cosmetici, semplificazione resasi necessaria proprio a causa dell’elevato numero di prodotti borderline, comparsi in questi ultimi anni sul mercato.

Sicurezza e responsabilità
I prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato devono essere �sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili�, tenuto conto in particolare della presentazione del prodotto, dell’etichettatura, delle istruzioni per l’uso e per lo smaltimento e considerata anche qualsiasi altra indicazione o informazione da parte della persona (giuridica o fisica) designata quale responsabile del prodotto cosmetico, che dovrà assicurare il rispetto del disposizioni del regolamento da parte del prodotto commercializzato nell’ambito dell’Unione Europea. In generale, si tratta del fabbricante ma, in alcuni casi, può consistere nel distributore (ovvero il soggetto che immette un prodotto cosmetico sul mercato con il suo nome o con il suo marchio o modifica un prodotto già immesso sul mercato in modo tale che possa essere compromessa la conformità con i requisiti applicabili), che avrà il compito di adottare tutte le misure correttive necessarie (inclusi la notifica alle autorità competenti e il ritiro dal mercato), qualora emerga che il prodotto venduto non sia conforme ai requisiti stabiliti. La persona responsabile dovrà anche garantire che, prima di essere immessi sul mercato, i cosmetici siano stati sottoposti a una valutazione della sicurezza e che sia stata elaborata una relazione sulla sicurezza stilata in base alle indicazioni del regolamento; dovrà inoltre tenere per un periodo di dieci anni una documentazione informativa sul prodotto cosmetico per il quale è responsabile. La persona responsabile del prodotto sarà tenuta, inoltre, a notificare una serie d’informazioni - in formato elettronico - alla Commissione europea, relativamente alle sostanze presenti e alla composizione del prodotto cosmetico, anche al fine di consentire un trattamento medico pronto ed adeguato in caso di alterazione della salute.

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