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Politica e Sanità

16 Novembre 2011

Medicinali transitati: ecco gli adempimenti


Le nuove norme sulla terapia del dolore e le cure palliative hanno raggiunto l’assetto definitivo con il DM 31 marzo 2010. Particolare interesse per la professione riveste l’aspetto della dispensazione dei farmaci stupefacenti definitivamente “transitati” nella Tabella II, sez D del DPR 309/1990

E’ il caso dunque di riassumere gli adempimenti per i farmacisti così come definiti dalla nuova normativa, che riguardano le cosiddette ricette bianche effettivamente spedite e contenenti la prescrizione delle seguenti composizioni medicinali:

a) composizioni per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale, contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, superiore al 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
b) composizioni per somministrazione rettale contenenti codeina, diidrocodeina e loro sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 100 mg per unità di somministrazione;
c) composizioni per somministrazione orale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 10 mg per unità di somministrazione o in quantità percentuale, espressa in base anidra, tale da superare il 2,5% p/v (peso/volume) della soluzione multidose;
d) composizioni per somministrazione rettale contenenti ossicodone e suoi sali in quantità, espressa in base anidra, superiore a 20 mg; e) composizioni per somministrazione ad uso diverso da quello parenterale, contenenti fentanyl, idrocodone, idromorfone, morfina, ossimorfone;
f) composizioni per somministrazione ad uso transdermico contenenti buprenorfina.

Per le ricette relative a questi medicinali,  il farmacista, ha l’obbligo  di annotare sulle ricette “bianche” il nome, il cognome e gli estremi del documento di riconoscimento dell’acquirente. Al proposito, è stato chiarito che qualsiasi documento di riconoscimento dell’acquirente, e non soltanto quello di identità, sia idoneo per l’acquisto di medicinali stupefacenti; conseguentemente, all’atto di dispensazione dei farmaci, il farmacista non è più tenuto all’accertamento dell’identità dell’acquirente, ma semplicemente all’annotazione degli estremi di un suo documento di  riconoscimento. Il farmacista, sempre per i medicinali “transitati”, al fine di dimostrare la liceità del possesso dei farmaci consegnati, è tenuto a conservare copia o fotocopia della ricetta per due anni. Da ultimo, entro la fine di ciascun mese, i farmacisti debbono inviare alla ASL e all’Ordine una comunicazione riassuntiva di tali ricette, spedite nel mese precedente; la comunicazione effettuata dal farmacista deve recare per ciascuna composizione la denominazione delle preparazioni e il numero delle confezioni dispensate, distinte per forma farmaceutica e dosaggio.

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