Politica e Sanità
16 Novembre 2011E'' stato pubblicato il decreto che stabilisce le modalità di attuazione delle sanzioni previste per il mancato rispetto delle quote di spettanza da parte delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e delle farmacie
E'' stato pubblicato il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che stabilisce le modalità attuative dell''applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto delle quote di spettanza da parte delle aziende farmaceutiche, dei grossisti e delle farmacie. In attuazione di quanto previsto dalla legge 77/2009, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo l''articolo 13 stabilisce una rideterminazione, per i medicinali equivalenti, delle quote di spettanza sul prezzo di vendita al pubblico, fissate per le aziende farmaceutiche nel 58,65%, per i grossisti 6,65% e per i farmacisti 26,7%; la rimanente quota dell''8% deve essere ridistribuita tra farmacisti e grossisti secondo le regole di mercato, ferma restando la quota minima per la farmacia del 26,7%. Il mancato rispetto delle suddette quote di spettanza, anche mediante cessione di quantitativi gratuiti di farmaci o di altra utilità economica, comporta l''applicazione di sanzioni per tutta la filiera del farmaco. In particolare, per la farmacia, è prevista l''applicazione della sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 3.000 euro e, in caso di reiterazione della violazione, l''autorità amministrativa competente può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo non inferiore a 15 giorni. Il decreto in esame, in vigore dal 20 gennaio 2010, fissa le modalità di attuazione delle sanzioni e stabilisce che il farmacista può pagare la sanzione amministrativa nella misura ridotta, pari a euro 1.000, se effettua il pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. E'' previsto inoltre che l''autorità amministrativa competente che ordina la chiusura della farmacia ne deve dare comunicazione al Ministero della salute, Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici, e all''AIFA.
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