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Politica e Sanità

16 Novembre 2011

Disciplina per l’impiego di vegetali negli integratori


Il ministero della Salute ha ritenuto di intervenire sul piano normativo per l''impiego negli integratori di sostanze come estratti vegetali ammissibili per finalità "salutistiche", soprattutto piante e derivati, predisponendo un apposito decreto che ha notificato preventivamente alla Commissione europea in quanto norma tecnica di adozione unilaterale. è quanto si apprende da un articolo di Bruno Scarpa, Direttore IV Ufficio alimenti particolari e Integratori del ministero della Salute, apparso sull’ultimo numero di Fitoterapia33. Contestualmente alla notifica, in un recente meeting, lo stesso Ministero alla presenza di rappresentanti della Commissione europea, dell''Efsa, di altri Stati membri, nonch� di esponenti nazionali del mondo scientifico e accademico, ha illustrato le motivazioni del provvedimento e ha aperto un confronto sul tema, alla luce del complesso quadro attuale della legislazione alimentare comunitaria. L''approccio italiano parte dal presupposto che un integratore alimentare ha ragione di esistere solo se la fonte concentrata di sostanze a effetto fisiologico da cui è composto è attiva in modo plausibile. Mentre per gli altri alimenti lo svolgimento di effetti sulla salute non può rappresentare un obbligo ma solo una facoltà (riconducibile all''eventuale presenza nella matrice alimentare di determinati costituenti), gli integratori, per la loro natura e le tipiche forme di presentazione in capsule, compresse, fialoidi e simili, sono legittimati come opzione salutistica solo dalla effettiva capacità di svolgere gli effetti per i quali vengono ideati e proposti al consumo. Ne deriva che, se l''attività è un requisito necessario, è altrettanto necessario indicare in etichetta in che direzione si svolge, sulla base del complesso delle evidenze scientifiche e dell''uso tradizionale, per orientare correttamente le scelte dei consumatori in funzione delle aspettative e delle specifiche esigenze individuali. In conseguenza di tale approccio, l''indicazione dell''effetto di un integratore non può essere assoggettata direttamente al regolamento (Ce) 1924/2006 che è stato adottato a livello comunitario per disciplinare gli effetti sulla salute degli alimenti rivendicati dalle imprese su base volontaria. La Commissione europea, dopo la notifica del provvedimento, ha tre mesi di tempo per le sue valutazioni. Si resta in attesa degli sviluppi.

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