Politica e Sanità
15 Novembre 2011LItalia ha recepito la direttiva 2005/36/CE che disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali allinterno dellUnione Europea per tutte le professioni regolamentate La normativa, ricorda una dettaglia circolare della Federazione nazionale degli Ordini, riguarda anche i farmacisti e si applica ai farmacisti cittadini di Stati membri dellUnione Europea, che abbiano conseguito il titolo in un Paese dellUnione Europea e intendano esercitare la propria attività professionale in Italia. I farmacisti europei, per esercitare in Italia devono prima ottenere il riconoscimento della qualifica professionale dallautorità competente, in questo caso il ministero della Salute.
Con il recepimento della direttiva sono state introdotte disposizioni volte a garantire sul territorio nazionale la libera prestazione di servizi, vietandone ogni limitazione per ragioni attinenti alle qualifiche professionali. Le nuove disposizioni riguardano anche le prestazioni professionali del farmacista purch� esercitate in modo temporaneo e occasionale. Il carattere temporaneo e occasionale della prestazione è valutato caso per caso dal ministero della Salute, tenuto conto anche della natura della prestazione, della durata della prestazione stessa, della sua frequenza, della sua periodicità e della sua continuità. In caso di libera prestazione di servizi, il farmacista comunitario è soggetto alle norme che disciplinano lesercizio della professione, nonch� alle disposizioni disciplinari applicabili ai farmacisti italiani. Il farmacista comunitario che si sposta per la prima volta da uno Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi in modo temporaneo e occasionale è tenuto ad informare per iscritto 30 giorni prima, salvo casi di urgenza, il Ministero della Salute. La dichiarazione ha validità per lanno in corso e deve essere rinnovata, se il farmacista comunitario intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in Italia. Il farmacista comunitario deve informare della sua prestazione lENPAF prima dellesecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, ma non ha obbligo di iscrizione allente previdenziale. Copia della dichiarazione preventiva è trasmessa dal Ministero della Salute allOrdine competente, che deve provvedere ad una iscrizione automatica in apposita sezione dellAlbo con oneri a carico dello stesso Ordine; questa iscrizione non è però una condizione necessaria per svolgere prestazioni occasionali e temporanee, ma ha il solo scopo di consentire leventuale applicazione delle disposizioni disciplinari in vigore in Italia; pertanto gli effetti delliscrizione automatica necessariamente decorrono dalla data in cui è iniziata la prestazione dellattività professionale anche se tale data risultasse anteriore alliscrizione o anche alla stessa dichiarazione.
Se un farmacista comunitario intendesse esercitare la professione in Italia in modo stabile e non temporaneo e occasionale, deve ottenere il riconoscimento professionale. Al fine del riconoscimento professionale in regime di stabilimento i cittadini comunitari devono presentare domanda al Ministero della Salute, che provvede entro tre mesi con decreto, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Il titolo di farmacista rilasciato da uno Stato membro dellUnione Europea è riconosciuto dal Ministero della Salute con gli stessi effetti dei titoli rilasciati in Italia per laccesso alla professione di farmacista. Naturalmente, per poter concretamente esercitare la professione il farmacista comunitario che abbia ottenuto il riconoscimento professionale deve iscriversi allAlbo in Italia. Dalle disposizioni introdotte risulta tuttavia completamente modificato, per i farmacisti comunitari, il meccanismo delliscrizione allAlbo. Non è più prevista, infatti, una procedura unica articolata in due fasi, come finora, bensì due distinte procedure, una di competenza del Ministero e laltra, del tutto autonoma, di competenza dellOrdine. La proce
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