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Politica e Sanità

15 Novembre 2011

L''omeopatia a chi di dovere


Una sentenza della Sesta sezione penale della Cassazione ha confermato che  i rimedi omeopatici pur non essendo “riconosciuti dallo Stato" devono comunque essere prescritti da un medico abilitato alla professione. Diversamente, chiunque prescriva medicinali omeopatici senza essere in possesso del titolo di medico va incontro ad una sicura condanna penale per esercizio abusivo della professione medica (reato previsto dall''articolo 348 CP), anche se i pazienti sono consapevoli che la persona a cui si sono affidati non ha conseguito alcuna laurea in medicina.


Così la Suprema Corte ha annullato l''assoluzione accordata dalla Corte d''appello di Bologna a Marcello M., che "aveva esercitato, attraverso visite mediche, diagnosi e terapie l''attività di medico", dal ''93 al gennaio ''98, "senza aver conseguito alcuna abilitazione dell''esercizio della professione medica". Per il giudice di merito, settembre 2005, l''uomo andava assolto perchè prescrivendo rimedi di origine naturale non aveva compiuto atti riconducibili all''attività propria di un medico. Tanto più che i suoi pazienti sapevano benissimo che non era un medico. Di parere contrario la Cassazione (sentenza 34200) che ha accolto il ricorso della Procura di Bologna. Scrive il relatore Giovanni De Roberto che "integra il reato di esercizio della professione medica la condotta di chi effettua diagnosi e rilascia prescrizioni e ricette sanitarie per prodotti omeopatici perchè tali attività rientrano nell''esercizio di un''attività sanitaria che presuppone, per il legittimo espletamento, il possesso di un titolo valido ed idoneo". Poco importa, dice la Suprema Corte se "i rimedi omeopatici non sono riconosciuti dallo Stato, certamente non sono vietati ma sono rimessi alla libera scelta dell''interessato d''accordo con il suo medico curante dal quale le ricette devono essere redatte". Se così non fosse, rimarca la sentenza "sarebbe paradossale imporre oneri a chi intende curare pazienti dopo essersi formato su testi della scienza medica ufficiale e non esigerli, invece, per chi voglia svolgere un''attività terapeutica in base a nozioni e metodi alternativi non riconosciuti dalla comunità scientifica".


La Cassazione va anche oltre, ricordando che tra le "attività di esclusiva competenza dei medici" figurano la "chiropratica, l''agopuntura, i messaggi terapeutici, l''ipnosi curativa, la fitoterapia, l''idrologia". Possono invece stare abbastanza tranquilli quanti si rivolgono ad ottici per la prescrizione di lenti a contatto: perchè per questi non è prevista la laurea in medicina. Stesso discorso per l''attivazione di una ginnastica oculare rieducativa mediante apparecchiatura elettronica, l''elettrodepilazione, la misurazione della pressione arteriosa non seguita da giudizio diagnostico, la gestione in un centro tricologico con finalità di miglioramento estetico, la consulenza dietetica in un centro di rieducazione alimentare, la vendita di erbe con indicazione della loro modalità di azione, la realizzazione di tatuaggi. In tutti questi casi non serve è necessario essere medico. Una distinzione regolata da una norma che, specifica la Corte, non è certamente volta "ad interessi di tipo corporativo", ma guarda esclusivamente all''"interesse della collettività al regolare svolgimento delle professioni per le quali sono richieste una speciale abilitazione e l''iscrizione nell''albo". E sempre per tutelare i pazienti, nel puntuale vademecum la Cassazione ricorda che "commette reato di abusivo esercizio della professione di dentista l''odontotecnico che svolga attività riservata al medico nei confronti dei pazienti che si rivolgono a lui". Stesso rigore va applicato al biologo, che commette

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