Politica e Sanità
15 Novembre 2011I rapporti tra la titolarità della farmacia e lattività di distribuzione sono stati modificati dalla revisione del DLgs 219/2006
Il tema dellincompatibilità è affrontato dallarticolo larticolo 2, 16� comma, del testo in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Si tratta di unintegrazione dellarticolo 100 del provvedimento dove si stabilisce che stabilisce che i farmacisti titolari di farmacia, le società di farmacisti titolari di farmacia (costituite ai sensi dell articolo 7, comma 1 della legge 362/91) e le società di gestione di farmacie comunali, possono svolgere attività di distribuzione allingrosso di medicinali, in conformità a quanto previsto per la distribuzione allingrosso dal Titolo VII del del Dlgs 29/06. In pratica se le società dei farmacisti avevano finora come unico oggetto la titolarità della farmacia, ora si aggiunge la distribuzione allingrosso (ma nessun altro oggetto). Va ricordato che anche i farmacisti soci di società titolari di farmacia possono svolgere attività di distribuzione allingrosso, ricorda una recente circolare di Federfarma, in virtù dellabrogazione espressa contenuta nellarticolo 5 del D.L. 223/06 convertito in legge n.248/06 che ha eliminato lincompatibilità prevista dallarticolo 8, comma 1, lettera a) della legge n. 362/91, tra partecipazione a società di farmacisti e attività di distribuzione del farmaco. Il Consiglio dei Ministri , nellaprovare il provvedimento, ha però aggiunto un passaggio (non presente nel testo esaminato dalle Camere) con il quale si è chiarito che anche le società che svolgono attività di distribuzione allingrosso di medicinali possono svolgere attività di distribuzione al dettaglio solo attraverso la partecipazione a società di gestione di farmacie comunali. Con tale disposizione si è voluto definitivamente superare il pronunciato della Sentenza della Corte Costituzionale n.275 del 2003 che aveva posto lincompatibilità tra attività di distribuzione allingrosso e gestione di farmacie comunali. Resta quindi confermato, come stabilisce larticolo 7 della legge 362/91, il divieto per le società di distribuzione allingrosso di essere titolari di farmacia sia privata che pubblica.
Ovviamente, tutti i soggetti, nuovi e vecchi, ammessi allattività di distribuzione allingrosso di medicinali devono acquisire le autorizzazioni previste, ottemperando di requisiti tecnici ed operativi previsti dagli altri articoli del titolo VII e dalla normativa di settore (Federfarma cita la normativa recata dal DM 6 luglio 1999, con il quale sono state approvate le linee direttrici in materia di pratica di buona distribuzione dei medicinali per uso umano e della normativa in materia di tracciabilità del farmaco). Naturalmente, per attività di distribuzione allingrosso deve intendersi, ai sensi dellarticolo 1, comma 1, lett r) del D.lgs. n. 219 /2006 qualsiasi attività consistente nel procurarsi, detenere, fornire o esportare medicinali, salvo la fornitura di medicinali al pubblico; queste attività sono svolte con i produttori o i loro depositari, con gli importatori, con gli altri distributori allingrosso e nei confronti dei farmacisti o degli altri soggetti autorizzati a fornire i medicinali al pubblico.
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