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Politica e Sanità

16 Novembre 2011

Corte Ue, confermata la legittimità della Pianta organica


Anche se rappresentano una restrizione alla libertà di stabilimento sancita dall’articolo 49 del Trattato europeo, le norme su Pianta organica e quorum che in alcuni paesi limitano l’apertura di nuove farmacie possono essere legittimate dal superiore interesse generale, a patto che tali norme non comportino discriminazioni in base alla nazionalità e non siano sproporzionate rispetto all’obiettivo perseguito. E’ una sentenza che conferma indirizzi già noti quella con cui la Corte di giustizia europea si è pronunciata (il 6 ottobre scorso, ma il dispositivo è stato diffuso soltanto da poco) sul quesito pregiudiziale sollevato dal tribunale spagnolo di Granada. La questione riguardava la compatibilità con il Trattato europeo delle norme locali, che fissano a 2.800 abitanti il quorum per farmacia, stabiliscono l’istituzione di una nuova sede per frazioni superiori a duemila abitanti e limitano a 250 metri la distanza minima da soglia a soglia. Per i giudici comunitari, come detto, tali restrizioni rappresentano una limitazione dell’articolo 49 del Trattato ma possono essere giustificate quando l’obiettivo del legislatore nazionale è quello di garantire alla popolazione un approvvigionamento di farmaci «sicuro e di qualità». Piuttosto, è il ragionamento della Corte europea, andrebbe valutato se le norme siano adeguate rispetto al fine che si prefiggono, perché in caso contrario le restrizioni che comportano diventerebbero ingiustificate. In tale prospettiva, non c’è dubbio che le limitazioni per quorum e distanze appaiono razionali: con la prima si mira a scoraggiare la concentrazione delle farmacie nelle zone più appetibili e si invitano i farmacisti a “distribuirsi” sul territorio; con la distanza si cerca di ottenere la stessa distribuzione all’interno del bacino, evitando l’assiepamento dei presidi in quartieri o agglomerati economicamente interessanti. Per i giudici, però, c’è anche un altro punto da valutare: occorre cioè verificare che queste stesse limitazioni (quorum e distanza) non divengano in alcune specifiche aree in un impedimento alla presenza di una farmacia e - quindi – un ostacolo a quell’approvvigionamento «sicuro e di qualità» che è l’obiettivo di tali norme. Per la Corte, tuttavia, non spetta all’Europa ma al giudice nazionale valutare tale eventualità e, nel caso, indicare i correttivi più opportuni.

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