Politica e Sanità
15 Novembre 2011Il convegno organizzato a Roma dalla Federazione nazionale degli ordini sullandamento delle procedure di infrazione alla normativa europea in cui è incorsa lItalia è servita anche a dare un quadro molto preciso di quali tendenze si stanno scontrando nellUnione Europea a proposito non soltanto del servizio farmaceutico, ma della tutela della salute nel suo complesso
Il primo dato importante è che limpressione che si vada a una progressiva mercificazione della salute è ormai patrimonio comune, visto che a difesa delle ragioni italiane si sono schierati altri cinque paesi (Francia, Lettonia, Austria, Grecia e Spagna). Un fatto molto insolito, ha ricordato lavvocato dello Stato Giuseppe Fiengo e che fa ben sperare anche per limportanza che riveste la posizione di paesi come Francia e Spagna allinterno dellUE. Fiengo ha illustrato molto dettagliatamente le comparse presentate dai cinque, che tutte però hanno in comune alcuni punti fondamentali. Il primo, ben ricordato dalla comparsa Francese, è che va respinta limpostazione che vede in campo soltanto lo stato o il capitale privato, limitando drasticamente lautonomia delle professioni liberali e delle organizzazioni, insomma i corpi intermedi. Laltro aspetto comune è che il farmaco non può essere considerato una merce, e il malato non è un consumatore, visto che non è in grado di esprimere liberamente una scelta. Qundi, nei confronti dellofferta (lazienda) il farmacista esercita una funzione di tutela del cittadino, e questa circostanza non viene modificata dal fatto che il farmacista ottenga un utile dalla cessione del farmaco: Anche lavvocato riceve un compenso ha esemplificato Fiengo ma è impossibile negare che abbia una funzione di tutela del cittadino di fronte alla legge.
Un altro aspetto importante discende dallaccusa mossa dalla Commissione europea alla normativa italiana di impedire la libertà di stabilimento e di impresa attraverso la predisposizione rispettivamente della pianta organica e dellesclusiva della titolarità, creando di conseguenza un monopolio. Però, ricorda per esempio la comprasa della Lettonia, la normativa sulla distribuzione e la vendita al dettaglio del farmaco è già stata affrontata dal diritto comunitario e regolamentata solo in parte, arrestandosi proprio sul limite del terreno nel quale intervengono le disposizioni contestate allItalia. Un segno, dice il documento lettone, che questa parte viene lasciata alla competenza dei paesi membri. E poi, ricordano anche le comparse degli altri paesi, vi è divieto alla creazione di un monopolio quando questo sia discriminatorio, o non proporzionato. Ma la presenza di una pianta organica o di unesclusiva della titolarità non discriminano nessuno che sia in possesso dei requisiti richiesti per partecipare a un concorso. Però ha ricordato lavvocato dello Stato è chiaro che deve essere posta la massima attenzione a che i concorsi vengano puntualmente svolti e che non si creino, per mancata assegnazione di alcune sedi, situazioni di monopolio ingiustificabile. E sempre a proposito di monopoli e di concentrazione delle funzioni, la comparsa dellAustria ricorda che la normativa italiana così comè impedisce che si crei unintegrazione verticale tra chi produce chi distribuisce e chi cede il farmaco o, come nel caso dellOTC, addirittura lo consiglia al cittadino. Spetta alla comparsa della Grecia ricordare poi che vi è una profonda differenza tra lattività del farmacista e quella di operatori apparentemente simili come lottico, per il quale in Grecia si è avuta una completa liberalizzazione. Per lottico non esiste segreto professionale, così come non è paragonabile leffetto di un eventuale errore nella preparazione di un occhiale e nella consegna di un farmaco. E quanto allingresso di società di capitali nella farmacia si ricorda che il rapporto di dipendenza è incompatibile con lo svolgimento di una funzione a tutela del cittadino. Non si può c
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