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Politica e Sanità

15 Novembre 2011

Ragioni condivise a tutela della farmacia


Il convegno organizzato a Roma dalla Federazione nazionale degli ordini sull’andamento delle procedure di infrazione alla normativa europea in cui è incorsa l’Italia è servita anche a dare un quadro molto preciso di quali tendenze si stanno scontrando nell’Unione Europea a proposito non soltanto del servizio farmaceutico, ma della tutela della salute nel suo complesso

Il primo dato importante è che l’impressione che si vada a una progressiva mercificazione della salute è ormai patrimonio comune, visto che a difesa delle ragioni italiane si sono schierati altri cinque paesi (Francia, Lettonia, Austria, Grecia e Spagna). “Un fatto molto insolito, ha ricordato l’avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo “e che fa ben sperare anche per l’importanza che riveste la posizione di paesi come Francia e Spagna all’interno dell’UE”. Fiengo ha illustrato molto dettagliatamente le comparse presentate dai cinque, che tutte però hanno in comune alcuni punti fondamentali. Il primo, ben ricordato dalla comparsa Francese, è che va respinta l’impostazione che vede in campo soltanto lo stato o il capitale privato, limitando drasticamente l’autonomia delle professioni liberali e delle organizzazioni, insomma i corpi intermedi. L’altro aspetto comune è che il farmaco non può essere considerato una merce, e il malato non è un consumatore, visto che non è in grado di esprimere liberamente una scelta. Qundi, nei confronti dell’offerta (l’azienda) il farmacista esercita una funzione di tutela del cittadino, e questa circostanza non viene modificata dal fatto che il farmacista ottenga un utile dalla cessione del farmaco: “Anche l’avvocato riceve un compenso” ha esemplificato Fiengo “ma è impossibile negare che abbia una funzione di tutela del cittadino di fronte alla legge”.

Un altro aspetto importante discende dall’accusa mossa dalla Commissione europea alla normativa italiana di impedire la libertà di stabilimento e di impresa attraverso la predisposizione rispettivamente della pianta organica e dell’esclusiva della titolarità, creando di conseguenza un monopolio. Però, ricorda per esempio la comprasa della Lettonia, la normativa sulla distribuzione e la vendita al dettaglio del farmaco è già stata affrontata dal diritto comunitario e regolamentata solo in parte, arrestandosi proprio sul limite del terreno nel quale intervengono le disposizioni contestate all’Italia. Un segno, dice il documento lettone, che questa parte viene lasciata alla competenza dei paesi membri. E poi, ricordano anche le comparse degli altri paesi, vi è divieto alla creazione di un monopolio quando questo sia discriminatorio, o non proporzionato. Ma la presenza di una pianta organica o di un’esclusiva della titolarità non discriminano nessuno che sia in  possesso dei requisiti richiesti per partecipare a un concorso.  “Però” ha ricordato l’avvocato dello Stato “è chiaro che deve essere posta la massima attenzione a  che i concorsi vengano puntualmente svolti” e che non si creino, per mancata assegnazione di alcune sedi, situazioni di monopolio ingiustificabile. E sempre a proposito di monopoli e di concentrazione delle funzioni, la comparsa dell’Austria ricorda che la normativa italiana così com’è impedisce che si crei un’integrazione verticale tra chi produce chi distribuisce e chi cede il farmaco o, come nel caso dell’OTC, addirittura lo consiglia al cittadino. Spetta alla comparsa della Grecia ricordare poi che vi è una profonda differenza tra l’attività del farmacista e quella di operatori apparentemente simili come l’ottico, per il quale in Grecia si è avuta una completa liberalizzazione. Per l’ottico non esiste segreto professionale, così come non è paragonabile l’effetto di un eventuale errore nella preparazione di un occhiale e nella consegna di un farmaco. E quanto all’ingresso di società di capitali nella farmacia si ricorda che il rapporto di dipendenza è incompatibile con lo svolgimento di una funzione a tutela del cittadino. Non si può c

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