Politica e Sanità
15 Novembre 2011Dalla Federazione nazionale un fermo richiamo alle leggi e alle regole deontologiche cui il farmacista è tenuto. E denuncia comportamenti che ledono in modo gravissimo limmagine della professione e pongono a rischio di gravi danni la salute dei cittadini
Loccasione, della pronuncia federale è la trasmissione Striscia la Notizia del 26.5.2008 nella quale è stato presentato un servizio relativo alla consegna, in alcune farmacie di Napoli, di medicinali assoggettati a prescrizione medica senza presentazione della relativa ricetta. La Federazione, naturalmente, non ontra in valutazioni di ordine disciplinare comportamento dei farmacisti coinvolti, che competono allOrdinedi appartenenza n� nella valutazione degli illeciti, anche eventualmente penali, riscontrabili in detti comportamenti, saranno perseguiti dalla competente Autorità. In ogni caso, la FOFI ritiene doveroso ricordare alcuni punti fermi della pratica professionale.
La dispensazione al pubblico dei medicinali assoggettati a prescrizione medica deve essere effettuata esclusivamente e personalmente dal farmacista. In proposito si rammenta che lesercizio abusivo della professione di farmacista è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro
I farmacisti hanno lobbligo di vendere i medicinali assoggettati a prescrizione medica solo a seguito di presentazione di regolare ricetta medica. La consegna di medicinali in assenza della prevista ricetta è lecita solo qualora ricorra un caso di estrema necessità ed urgenza e si verifichi una delle condizioni previste dal DM 31.3.2008: patologia cronica, necessità di non interrompere il trattamento terapeutico, prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere. Si rammenta che lart. 148 del DLgs 219/2006 prevede sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta; in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta. In tale ultimo caso lautorità amministrativa competente può inoltre ordinare la chiusura della farmacia da quindici a trenta giorni. Per quanto riguarda, invece, i medicinali veterinari, lart. 108 del DLgs 193/2006, commina la sanzione amministrativa da euro
La FOFI chiude la sua circolare scrivendo che Si deve ancora una volta sottolineare che comportamenti che consentano o tollerino labusivismo professionale, o che comportino la cessione di medicinali al pubblico senza presentazione di ricetta medica quando prevista, ledono in modo gravissimo limmagine della professione e pongono a rischio di gravi danni la salute dei cittadini.
Se l'articolo ti è piaciuto rimani in contatto con noi sui nostri canali social seguendoci su:
Oppure rimani sempre aggiornato in ambito farmaceutico iscrivendoti alla nostra newsletter!
POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE
28/12/2019
Per contrastare la compravendita illegale di farmaci per uso veterinario il Ministero sta studiando un logo, un bollino di qualità sulla falsa riga di quanto fatto per le farmaciePer...
27/12/2019
La Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva di grado da moderato a severoLa Commissione europea ha approvato upadacitinib (Rinvoq) per...
27/12/2019
Solo il 2% delle farmaciste donne possiede una farmacia nonostante rappresentino il 62% della forza lavoro, è quanto emerge dal sondaggio "Survey of registered pharmacy professionals 2019" del...
A cura di Lara Figini
27/12/2019
Acquistare i farmaci su internet attraverso siti non autorizzati è un fenomeno in continua crescita e l'unica arma per contrastarlo resta l'educazione sanitaria e l'orientamento dei cittadini...
©2025 Edra S.p.a | www.edraspa.it | P.iva 08056040960 | Tel. 02/881841 | Sede legale: Via Spadolini, 7 - 20141 Milano (Italy)