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Politica e Sanità

15 Novembre 2011

Dispensare senza ricetta danneggia la professione


Dalla Federazione nazionale un fermo richiamo alle leggi e alle regole deontologiche cui il farmacista è tenuto. E denuncia comportamenti che “ledono in modo gravissimo l’immagine della professione e pongono a rischio di gravi danni la salute dei cittadini”  


L’occasione, della pronuncia federale è la trasmissione “Striscia la Notizia” del 26.5.2008 nella quale è stato presentato un servizio relativo alla consegna, in alcune farmacie di Napoli, di medicinali assoggettati a prescrizione medica senza presentazione della relativa ricetta. La Federazione, naturalmente, non ontra in valutazioni di ordine disciplinare comportamento dei farmacisti coinvolti, che competono all’Ordinedi appartenenza n� nella valutazione degli illeciti, anche eventualmente penali, riscontrabili in detti comportamenti, saranno perseguiti dalla competente Autorità. In ogni caso, la FOFI ritiene doveroso ricordare alcuni punti fermi della pratica professionale.

La dispensazione al pubblico dei medicinali assoggettati a prescrizione medica deve essere effettuata esclusivamente e personalmente dal farmacista. In proposito si rammenta che l’esercizio abusivo della professione di farmacista è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516 (art. 348 del codice penale). La medesima sanzione è applicabile nei confronti del farmacista che consenta o agevoli lo svolgimento di attività professionale da parte di personale non abilitato e non iscritto all’Albo; in tal caso il farmacista risponde, a titolo di concorso nel reato, dello stesso delitto di esercizio abusivo della professione (art. 110 codice penale). Al riguardo si evidenzia altresì che, in base a quanto stabilito dall’art. 8 della legge n. 175/1992, l’Ordine deve irrogare la sanzione disciplinare della sospensione dall’esercizio della professione per un periodo non inferiore a un anno nell’ipotesi in cui il farmacista permetta o comunque agevoli l’esercizio abusivo della professione. Sotto il profilo deontologico, inoltre, si ricorda che, in base all’art. 3 del nuovo Codice Deontologico, al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo l’esercizio abusivo della professione.

I farmacisti hanno l’obbligo di vendere i medicinali assoggettati a
prescrizione medica solo a seguito di presentazione di regolare ricetta medica. La consegna di medicinali in assenza della prevista ricetta è lecita solo qualora ricorra un caso di estrema necessità ed urgenza e si verifichi una delle condizioni previste dal DM 31.3.2008: patologia cronica, necessità di non interrompere il trattamento terapeutico, prosecuzione della terapia a seguito di dimissioni ospedaliere. Si rammenta che l’art. 148 del DLgs 219/2006 prevede sanzioni per il farmacista che venda un medicinale senza la necessaria ricetta; in particolare, è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800 euro il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione ripetibile senza presentazione della ricetta e, alla sanzione amministrativa da 500 euro a 3.000 euro, il farmacista che vende un medicinale assoggettato a prescrizione da rinnovare volta per volta senza presentazione della ricetta. In tale ultimo caso l’autorità amministrativa competente può inoltre ordinare la chiusura della farmacia da quindici a trenta giorni. Per quanto riguarda, invece, i medicinali veterinari, l’art. 108 del DLgs 193/2006, commina la sanzione amministrativa da euro 1.549 a euro 9.296 per chiunque fornisca medicinali veterinari senza la necessaria prescrizione. In materia di stupefacenti il DPR 309/1990 prevede, all’art. 45, una sanzione amministrativa da euro 100 a euro 600, salvo che il fatto costituisca reato, per il farmacista che contravvenga agli obblighi stabiliti dal medesimo DPR 309/1990 per la dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A,B, C, D ed E. Si rammenta inoltre che, in base all’art. 24 del nuovo Codice Deontologico, il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.  

La FOFI chiude la sua circolare scrivendo che “Si deve ancora una volta sottolineare che comportamenti che consentano o tollerino l’abusivismo professionale, o che comportino la cessione di medicinali al pubblico senza presentazione di ricetta medica quando prevista, ledono in modo gravissimo l’immagine della professione e pongono a rischio di gravi danni la salute dei cittadini”.

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