Politica e Sanità
15 Novembre 2011Come hanno fatto, tra gli altri, i governi di Spagna e Francia in occasione della procedura di infrazione nei confronti dellItalia, il Governo italiano è intervenuto ad adiuvandum nel rinvio pregiudiziale della normativa del Principato delle Asturie davanti alla Corte di giustizia europea I rilievi mossi al Principato delle Asturie sono analoghi a quelli mossi a suo tempo allItalia. In pratica si tratta della compatibilità tra larticolo 43 del trattato CE sulla libertà di stabilimento e misure di organizzazione del servizio farmaceutico quali la riserva della titolarità ai farmacisti, la previsione di una pianta organica e di un quorum e, peculiarità della legislazione asturiana, un vantaggio nei concorsi per lesperienza professionale maturata nel Principato.
LAvvocatura Generale dello Stato Italiano, nella persona incaricata del giudizio, lavvocato Giuseppe Fiengo, ha sostenuto lirricevibilità dei quesiti posti dai giudici del rinvio, in ragione della mancata esplicita indicazione delle norme impugnate, peraltro richiamate in modo generico e del tutto confuso. Nel merito delle questioni, tuttavia, laddove il ricorso venisse accettato, il Governo Italiano suggerisce alla Corte Europa di ritenere larticolo 43 del Trattato CE non ostativo alla possibilità di disciplina dellattività farmaceutica come servizio pubblico, con conseguente predisposizione di piante organiche in relazione ai bacini potenziali di utenza e alle distanze, in quanto la scelta legislativa di contingentare lapertura delle farmacie in riferimento a specifici indici demografici, condivisa da molti Stati Membri tra cui lItalia, affonda nellesigenza di garantire una presenza capillare su tutto il territorio del servizio, pur nella possibilità di derogare a tali indici laddove sussistano particolari esigenze degli utenti. In merito alla preferenza che il Principato delle Asturie riconosce ai farmacisti che abbiano prestato servizio nel medesimo Principato, o nei comuni con meno di 2.800 abitanti, il Governo Italiano non svolge osservazioni, mentre difende lassoluta coerenza dellapplicazione di criteri di merito nei concorsi per lassegnazione di farmacie, in quanto misura non discriminatoria di selezione per la copertura di una posizione di vantaggio derivante dallesercizio di un pubblico servizio. Insieme a quello italiano, secondo le fonti ancora non ufficiali del PGEU, sarebbero intervenuti in difesa della normativa spagnola oggetto di giudizio e dei relativi principi su cui poggia, anche i governi di Portogallo, Austria, Belgio e Lussemburgo.
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