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Sanità

11 Marzo 2020

Cessione farmacia a terzi da parte degli eredi: modalità e tempi


In caso di decesso del titolare la farmacia si può trasferire entro sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione. Le tempistiche e le modalità di cessione

Il Tar Puglia, con sentenza del 2019, in accoglimento di specifico ricorso, evidenziava che in caso di decesso del titolare, una farmacia può essere trasferita da parte degli aventi causa del defunto entro il termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.

Se scadono i termini

Nel caso concreto il termine era stato superato e doveva considerarsi illegittimo il decreto con cui il Sindaco aveva rilasciato l'autorizzazione alla titolarità della sede farmaceutica in favore della società acquirente l'azienda farmaceutica.
La ricorrente sosteneva che fossero in realtà trascorsi in totale due anni e sei mesi dalla morte del titolare e ciò a causa della tardiva presentazione della dichiarazione di successione. Un arco temporale ben superiore al termine massimo di un anno e sei mesi collegato alla tempestiva presentazione della domanda di successione.
Essendo decorso il termine massimo per la vendita, il Comune avrebbe quindi dovuto mettere a concorso la sede farmaceutica.
Contro la pronuncia Tar ha agito la società cessionaria, ma il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza di primo grado.
La disciplina del caso specifico è quella prevista dall'art. 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475, a mente del quale "nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore".

La pronuncia del Consiglio di Stato

Sulla norma è poi intervenuto l'articolo 7, della Legge n. 362 del 1991 (e le successive modifiche), che, nel disciplinare analoga vicenda successoria per il caso di quote di società titolari di sede farmaceutica, ha previsto un diverso termine per l'avente causa - sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione - e al contempo lo ha dichiarato applicabile anche alla vendita della farmacia da parte "degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della L. 2 aprile 1968, n. 475", cioè alla successione delle farmacie a titolarità individuale.
Ha quindi osservato il Consiglio di Stato che qualunque sia il soggetto titolare della farmacia, persona fisica o giuridica, oggi il termine applicabile è di sei mesi dalla dichiarazione di successione.
Il Collegio ha inoltre confermato la soluzione fornita dal giudice di primo grado in relazione alla questione pregiudiziale della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di successione alla luce del comportamento concreto tenuto dagli eredi nel caso specifico.
È stato chiarito che l'istanza con la quale il coniuge e il figlio del defunto farmacista hanno richiesto l'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'attività, non può che essere inteso quale contegno deponente per l'accettazione tacita dell'eredità. Del resto, si è sottolineato, è agli eredi e non ai chiamati all'eredità che la legge accorda il diritto di gestire provvisoriamente.

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net

Per approfondire, Consiglio di Stato 03 marzo 2020,
su www.dirittosanitario.net

TAG: FARMACIA, FARMACIE, TITOLARITà DELLA FARMACIA, CESSIONE DELLA FARMACIA

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