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Sanità

06 Ottobre 2021

Defustellazione farmaci non consegnati, il profilo del reato di truffa


Configura il reato di truffa, e non quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, la condotta del farmacista che, presentando alla Asl ricette sulle quali sia stata applicata la c.d. fustella, attestante la consegna di farmaci in realtà mai consegnati agli assistiti, ottenga il relativo rimborso. Ha osservato la giurisprudenza della Suprema Corte che l'apposizione della fustella integra l'artificio o il raggiro che induce la Asl in errore sull'effettività della prestazione erogata.

Truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione

Trattandosi di truffa aggravata ai danni della pubblica amministrazione deve escludersi che la condotta di "defustellazione", costituita dalla sottrazione della fustella dal farmaco, possa essere fatta rientrare nel novero del peculato trattandosi di artificio diretto a trarre in inganno la Pubblica Amministrazione che corrisponde il prezzo del farmaco e non di condotta di appropriazione di bene pubblico. L'art 314 del codice penale configura infatti l'ipotesi di peculato nei seguenti termini: «il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita».

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
Per approfondire, Cassazione Penale 21.09.21, su www.dirittosanitario.net  

TAG: FARMACI, FARMACI SENZA FUSTELLA

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