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Sanità

20 Ottobre 2021

Divieto di cumulo di sedi farmaceutiche, Tar: vale anche nel concorso straordinario


Il farmacista non può essere contestualmente titolare, né in forma individuale né in forma associata, di due sedi farmaceutiche e, ove si trovi in siffatta situazione di cumulo, deve tempestivamente scegliere tra l'una o l'altra sede. La regola è affermata, in via generale, dall'art. 112 R.D. n. 1265 del 1934, nella parte in cui prescrive: "è vietato il cumulo di due o più autorizzazioni in una sola persona. Chi sia già autorizzato all'esercizio di una farmacia può concorrere all'esercizio di un'altra; ma decade di diritto dalla prima autorizzazione, quando, ottenuta la seconda, non vi rinunzi con dichiarazione notificata al prefetto entro dieci giorni dalla partecipazione del risultato del concorso".

Consiglio di Stato: regola vale anche nel concorso straordinario

Come chiarito dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la medesima regola vale anche con riferimento al concorso straordinario per l'assegnazione di sedi farmaceutiche: "Il decreto legge n. 1/12, che ha previsto il concorso straordinario impedisce, infatti, salve specifiche eccezioni, la partecipazione alla procedura selettiva ai soggetti già titolari di farmacie e consente ai farmacisti, che non siano già titolari di altra sede, di partecipare al concorso straordinario in non più di due regioni o province autonome. L'art. 11, comma 5 del decreto legge n. 1 del 2012 permette ai farmacisti unicamente di partecipare al concorso per più sedi (in due sole regioni o province autonome), ma non anche di ottenerle entrambe, poiché in caso di doppia assegnazione sovviene l'obbligo sancito in via generale dall'art. 112 R.D. n. 1265 del 1934 di optare per l'una o per l'altra. "La disciplina introdotta nel 2012 ha inteso riaffermare la regola dell'alternatività nella scelta tra l'una e l'altra sede da parte dei farmacisti persone fisiche che partecipano al concorso straordinario, in coerenza con la statuizione generale del R.D. n. 1265 del 1934, sicché il farmacista assegnatario di due sedi deve necessariamente optare per l'una o per l'altra sede".

Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net

Per approfondire, TAR Calabria Catanzaro 12.10.2021, su www.dirittosanitario.net

TAG: FARMACIE, SEDI DI FARMACIE

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