Sanità
15 Dicembre 2021L'interesse azionato dalla titolare afferisce all'esercizio dei poteri di cui l'amministrazione comunale dispone in materia di apertura, esercizio e trasferimento di farmacie ai sensi della L. n. 475 del 1968, come modificata dal Decreto-Legge n. 1 del 2012. L'art. 2 di detta legge attribuisce ai Comuni la pianificazione territoriale del servizio farmaceutico. In particolare, tale norma prevede che il Comune, sentiti l'Asl e l'Ordine provinciale dei farmacisti, identifichi le zone di collocazione delle nuove farmacie per assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo anche conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico ai residenti in aree scarsamente abitate. La giurisprudenza ha più volte chiarito che, benché la legge non preveda più espressamente un atto tipico, denominato pianta organica, resta affidata alla competenza del Comune la formazione di uno strumento pianificatorio che sostanzialmente, per finalità, contenuti, criteri ispiratori ed effetti, corrisponde alla vecchia pianta organica. La competenza comunale si estende inoltre, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, anche al trasferimento della farmacia all'interno della sede assegnata, disciplinato dall'art. 1 della medesima legge che subordina l'autorizzazione al trasferimento all'unica condizione della distanza dagli altri esercizi non inferiore a 200 metri. Nel caso specifico è risultato infruttuosamente spirato il termine di 30 giorni prescritto per la conclusione del procedimento senza l'adozione di una determinazione espressa da parte dell'Amministrazione, con conseguente illegittimità del silenzio tenuto sull'istanza dell'interessata.
Avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net
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