Ispezioni Nas: il peso del verbale di accertamento. Per il tribunale ha efficacia probatoria rafforzata
A seguito di accesso effettuato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - Nas presso la sede di una Farmacia per una verifica ispettiva, venivano redatti due verbali di contestazione di illecito amministrativo per la violazione dell'articolo 105 comma 1, lettera a) e lettera b) del D.Lgs. n. 219 del 2006 in materia di Dotazioni minime e fornitura dei medicinali, sanzionati dal successivo articolo 148 comma 13. Successivamente venivano notificate le relative ordinanze ingiunzioni di pagamento impugnate dinanzi al tribunale.
Il verbale di accertamento è piena prova dei fatti accertati
Il procedimento si è concluso con il parziale accoglimento dell'opposizione e il Tribunale ha avuto occasione di sottolineare che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo al pagamento di una sanzione amministrativa, il verbale di accertamento è suscettibile di fede privilegiata e fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti accertati dai verbalizzanti. Nel caso specifico, l'estratto del registro di entrata / uscita dei medicinali attestante la giacenza di una confezione di farmaco contenente il principio attivo contestato dai NAS come mancante, peraltro prodotto solo con gli scritti difensivi successivamente depositati, non può superare l'efficacia probatoria "rafforzata" del verbale di accertamento, né potrebbe, in ogni caso, costituire prova della materiale presenza del suddetto medicinale al momento del sopralluogo. Il tribunale ha infine osservato - in altra prospettiva - che la modifica normativa più favorevole introdotta nel 2022 rispetto alla formulazione di una delle norme assunte come violate nel 2017 (art. 105 comma 1 lett. b), non comporta nella fattispecie la retroattività della legge favorevole sopravvenuta. Non è stata accolta l'eccezione per cui andrebbe applicato il "favor rei", secondo il quale la legge "mitior" si applica con effetto retroattivo anche alle sanzioni amministrative che abbiano natura e finalità punitiva, richiamando sul punto la pronuncia della Corte Costituzionale n. 63/2019. Il Tribunale ha infatti delineato come nel caso concreto si verta in materia di sanzioni di natura esclusivamente pecuniaria, applicate dalla pubblica amministrazione competente al termine dell'accertamento, atteso che il diritto nazionale le qualifica come sanzioni amministrative, che non svolgono una funzione afflittiva e preventiva, essendo legate alla sfera organizzativa dell'esercente una professione particolare quale quella del farmacista grossista, né impongono un sacrificio particolarmente significativo quanto a incidenza patrimoniale.
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A cura di Avv. Rodolfo Pacifico
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