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Sanità

27 Aprile 2023

Pianta organica farmacie, Tar: si interviene se c’è disfunzionalità dell'attuale pianificazione


La disciplina della revisione della pianta organica prevista dalla legge n. 475 del 1968 è ancorata ad un parametro oggettivo rappresentato dalle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall'Istituto nazionale di statistica, laddove l'art. 5 , comma 1, L. n. 362 del 1991, consente, a sua volta, il decentramento delle farmacie ai Comuni, i quali in sede di revisione della pianta organica, quando risultino intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione del Comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo degli abitanti, provvedono alla nuova determinazione della circoscrizione delle sedi farmaceutiche. È tuttavia evidente che la rilevazione della popolazione residente, come pure intervenuti mutamenti della distribuzione della popolazione (art. 55, comma 1, L. n. 362 del 1991) devono essere ancorati a elementi informativi oggettivi e certi, derivanti, ad esempio, dalla creazione di nuovi insediamenti abitativi concentrati in specifiche aree del territorio comunale in cui si registra un documentato trasferimento della popolazione.

Il Comune deve motivare i presupposti per la revisione

Il Comune deve esternare e motivare i presupposti a sostegno della determinazione assunta, la quale deve basarsi su criteri legittimi, congrui e ragionevoli - ancorati all'eventuale cambiamento del parametro demografico nel territorio, al sistema viario e di mobilità urbana, alle necessità di fruizione del servizio che si avvertono nelle diverse zone del territorio e alle correlate situazioni ambientali, topografiche e di distanza tra le diverse farmacie -, in difetto dei quali la revisione delle zone, siccome del tutto scollegata dai presupposti richiesti dalla disciplina in materia, assume carattere arbitrario o illogico.

In giurisprudenza, quanto alla revisione della zona farmaceutica, si è osservato che per poter modificare la circoscrizione farmaceutica è necessario che sussista l'interesse pubblico a ridefinire la zona o le zone afferenti alla sede farmaceutica (o alle sedi farmaceutiche) in quanto lo spostamento della popolazione ha reso non più funzionale la precedente programmazione territoriale delle farmacie. L'intervento sulla pianta organica delle farmacie presuppone sempre una "disfunzionalità" dell'attuale pianificazione tale da necessitare una ridefinizione della collocazione delle sedi farmaceutiche in linea con i dati relativi alla mutata distribuzione degli abitanti sul territorio comunale: tale disfunzionalità deve emergere dall'istruttoria eseguita dal Comune.

avv. Rodolfo Pacifico - www.dirittosanitario.net

Per approfondire TAR Campania Salerno 07.02.2023 su www.dirittosanitario.net

TAG: PIANTA ORGANICA, TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE - TAR

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