Farmacisti
30 Agosto 2023 Tutti i farmacisti iscritti all’albo sono obbligati alla doppia contribuzione previdenziale Enpaf-Inps. Il tribunale di Torino conferma la legittimità della doppia contribuzione per i farmacisti iscritti all’albo. Ecco i dettagli della sentenza

Il ricorso del farmacista dipendente pubblico
Un dottore in Farmacia, iscritto da poco meno di trent’anni all'Albo dei Farmacisti, pubblico dipendete quale dirigente farmacista, deduceva di aver conseguentemente dovuto, da subito, iscriversi all'ENPAF con necessità di un apprezzabile versamento annuale dei relativi contributi obbligatori, sulla base di un risalente provvedimento normativo (il D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946 , ratificato con L. n. 561 del 1956) e di aver quindi assunto in ragione della concorrente iscrizione all'INPS quale lavoratore dipendente due diverse posizioni previdenziali concorrenti.
Il ricorrente, con ricorso proposto innanzi al Tribunale, ha sostenuto la illegittimità della normativa indicata in quanto ritenuta obsoleta, illegittima e discriminatoria per la imposizione in essa contenuta di versamenti contributivi obbligatori, solo in ragione dell'avvenuta iscrizione all'albo, pur in presenza di altro trattamento contributivo e anche in assenza di una occupazione, tenendo conto della assoluta prevalenza, fra i farmacisti, di lavoratori dipendenti, peraltro quale categoria a reddito medio basso, quando non titolari di redditi, o, ancora, disoccupati.
La doppia contribuzione è legittima
Si è osservato che la pretesa contributiva dell'Ente trova espresso fondamento nelle norme statutarie dello stesso, a loro volta emesse in osservanza del disposto normativo di riferimento in materia. L’articolo 21 del D.Lgs.C.P.S. n. 233 del 1946 prevede, senza nessuna esclusione che gli iscritti all'albo professionale dei farmacisti siano iscritti automaticamente all'Ente previdenziale, con conseguente debenza della contribuzione prevista. Lo Statuto dell'Ente e la regolamentazione concreta delle modalità di contribuzione risultano in linea con i poteri di autoregolamentazione riferibili al settore della previdenza privata alla luce anche della interpretazione giurisprudenziale tradizionalmente resa, tenendo anche conto delle finalità solidaristiche che l'appartenenza a determinate professioni, opera, di fondo, al fine di garantire una provvista per il trattamento pensionistico di tutti gli iscritti. Il Tribunale aderendo alle argomentazioni già espresse in una pronuncia del 2023 formulata di giudici di Torino, non ha ritenuto condivisibili le ragioni della illegittimità sostenuta dal farmacista ritenendo escluso il dedotto contrasto della normativa con gli articoli 3, 36 e 53 Costituzione.
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