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26 Ottobre 2023

Mascherine non conformi, Tribunale annulla sanzione. Ispezione Nas non sufficientemente motivata

Un farmacista ha impugnato una multa di 20 mila euro notificata dai Nas per non aver indicato ragioni e motivazioni della contestazione, impedendo così una piena ed effettiva difesa

di Avv. Rodolfo Pacifico


Mascherine non conformi, Tribunale annulla sanzione. Ispezione Nas non sufficientemente motivata

Il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. nel 2020 notificava al titolare di una Farmacia un verbale di contestazione di illecito amministrativo per violazione del decreto legislativo n. 475/1992. Si contestava al titolare, in qualità di distributore, l’inosservanza degli obblighi di cui all'art. 11 del Regolamento UE 2016/425 del 9 marzo 2016 per aver commercializzato materiale non conforme a quanto prescritto dalla normativa relativamente ad alcune tipologie di mascherine.
Per effetto dell’accertamento veniva irrogata una sanzione in misura ridotta dell'importo di 20.000,00 euro per il caso di pagamento entro 60 giorni dalla notifica.

Senza motivazioni nel verbale non può esserci una piena ed effettiva difesa
Il farmacista proponeva opposizione in sede amministrativa rilevando tra gli altri aspetti che i verbalizzanti non avevano indicato per quale ragione i certificati di conformità e i test report sarebbero stati privi di effettivo valore ai fini di una classificazione del prodotto come DPI in ambito UE, impedendo così una piena ed effettiva difesa.
Con successivo provvedimento veniva confermata la regolarità della contestazione e la fondatezza dell’accertamento ingiungendo tuttavia il pagamento del minor importo di 10.000,00 euro oltre spese di notifica.
Il farmacista si rivolgeva così il Tribunale competente che ne ha accolto le ragioni. Il giudice di primo grado senza necessità di attività istruttoria accoglieva infatti l'opposizione ritenendo fondato il primo motivo di ricorso nella parte in cui si riteneva esservi stata violazione dell'art. 18, comma II, L. n. 689 del 1981 per inesistente o comunque per apparente motivazione del verbale di accertamento.
Il Tribunale riteneva che la laconica motivazione, nella quale non si specifica in alcun modo per quali ragioni le certificazioni prodotte dovessero essere considerate prive di valore, non poteva ritenersi sufficiente ad assolvere il dovere di motivazione che consente il pieno svolgimento del diritto di difesa del presunto contravventore.
La sentenza di primo grado è stata confermata dalla Corte d’appello. L'onere motivazionale imposto dalla normativa ha la funzione principale di consentire al contravventore di svolgere adeguate difese. L’obbligo imposto dalla disciplina in materia, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione.
Pertanto, il detto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando, nel suo contenuto minimo, l'ingiunzione descriva la condotta sanzionata e indichi la violazione addebitata, in modo che il destinatario della sanzione possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale che gli è demandato.  

Avv. Rodolfo Pacifico www.dirittosanitario.net  

Per approfondire
Corte d’Appello di Brescia 28 agosto 2023 su www.dirittosanitario.net

TAG: FARMACIE, NUCLEO ANTI-SOFISTICAZIONI (NAS), SANZIONI, MASCHERINE, FARMACISTI, DIRITTO SANITARIO

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