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08 Novembre 2023 La distanza tra farmacie si misura tenendo conto dei regolari percorsi di attraversamento stradale. Sono escluse le misure basate sulla trasgressione
Secondo la legge ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La misurazione della distanza tra due sedi farmaceutiche non può prescindere dall'applicazione delle disposizioni sul comportamento dei pedoni di cui all’articolo 190 codice della strada.
Normativa sulla circolazione e attraversamento pedonale
La norma prevede tra l’altro che i pedoni "devono circolare sui marciapiedi, sulle banchine, sui viali e sugli altri spazi per essi predisposti; qualora questi manchino, siano ingombri, interrotti o insufficienti, devono circolare sul margine della carreggiata opposto al senso di marcia dei veicoli in modo da causare il minimo intralcio possibile alla circolazione."
Inoltre, la disposizione stabilisce che: "i pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli attraversamenti pedonali, dei sottopassaggi e dei sovrapassaggi. Quando questi non esistono, o distano più di cento metri dal punto di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo in senso perpendicolare, con l'attenzione necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri", fermo restando che, ai sensi del comma 3, "è vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni; è inoltre vietato attraversare le piazze e i larghi al di fuori degli attraversamenti pedonali, qualora esistano, anche se sono a distanza superiore a quella indicata nel comma 2."
La misurazione si effettua nel rispetto della circolazione pedonale stradale
Ha osservato il Consiglio di Stato nella sentenza in commento che in giurisprudenza si è registrato un orientamento, al quale ha aderito in un primo momento anche la Sezione, secondo cui sarebbe legittima la misurazione della distanza pedonale tra due farmacie prescindendo dal puntuale rispetto degli attraversamenti stradali segnalati.
Un diverso orientamento, dal quale il Collegio non ritiene ora doversi discostare, ha poi invece statuito che in materia debba trovare applicazione l'articolo 190 del nuovo codice della strada anche in considerazione della necessità di impedire l'ingresso nell'ordinamento ad atti amministrativi che presuppongano, anche solo indirettamente, la disapplicazione di norme proprie di una data materia (in questo caso, la circolazione pedonale stradale), pena la violazione del principio di cui all'articolo 97 della Costituzione.
Non può quindi ammettersi la legittimità di un provvedimento che faccia leva sulla possibilità dei destinatari dell'atto di non rispettare norme primarie.
È corretta pertanto la metodologia utilizzata dal Comune che ha eseguito le misurazioni tenendo conto dei percorsi di regolare attraversamento delle sedi stradali, non potendosi effettuare la misurazione basandosi sulla trasgressione, seppure non necessariamente pericolosa, da parte del pedone delle norme del codice della strada per addivenire ad un accorciamento del percorso.
Per approfondire, Consiglio di Stato 02.11.2023
https://www.dirittosanitario.net/giurisdirdett.php?giudirid=4151&areaid=13
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