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26 Gennaio 2024 Il Consiglio di Stato ritorna sul tema dispensario ordinario e dispensario stagionale dirimendo la natura dell’affidamento della gestione ai titolari di farmacia di comunità
La questione trae origine dalla impugnazione di alcuni provvedimenti proposta da un farmacista titolare dal 1997 che aveva avuto in affidamento anche la gestione del dispensario farmaceutico stagionale. Tale ultima attività fino a quando il Comune, a seguito della istituzione di una nuova sede farmaceutica, in applicazione del criterio della “vicinanza”, ha autorizzato la nuova farmacia anche alla gestione del Dispensario stagionale in luogo della precedente.
Il Consiglio di Stato ritorna così, ancora una volta, sul tema dispensario ordinario e dispensario stagionale. Il dispensario ordinario è regolato dal comma 4 dell'art. 1 L. n. 221 del 1968 ed ha carattere di stabilità nel tempo, salvo revoche o sopravvenienze, mentre il dispensario stagionale trova la propria disciplina nel successivo comma 5 e riveste carattere intrinsecamente meno stabile tanto che la disciplina relativa sottolinea tra l’altro l’"apertura stagionale di dispensari farmaceutici, tenuto conto della media giornaliera delle presenze annuali rilevate dalle aziende di promozione turistica".
Il Collegio ha precisato il principio secondo cui il dispensario stagionale si distingue essenzialmente da quello ordinario per la sua intrinseca caducità da cui discende anche la natura temporanea dei provvedimenti autorizzatori, insuscettibili di generare nei titolari un affidamento di stabilità da un anno all'altro, in quanto subordinati alla effettiva verifica dei presupposti (flusso turistico e distanze chilometriche).
Dispensario stagionale soggetto a valutazioni di rinnovo dell’affidamento anno per anno
La pronuncia in commento, nel valutare i motivi di appello proposti dal farmacista titolare nonché precedente affidatario del dispensario stagionale, ha affrontato anche un altro tema interessante. Il titolare ha fatto leva sulla configurazione del dispensario farmaceutico quale componente della azienda farmaceutica idonea a circolare unitamente al complesso aziendale come era accaduto nel caso specifico essendovi stato il subentro nella titolarità della farmacia incluso il dispensario farmaceutico quale componente della azienda, pur subordinandola alla perdurante efficacia dell'ordinanza sindacale sul presupposto della sussistenza di tutte le condizioni in essa indicate. Secondo la tesi dell'appellante, il dispensario potrebbe, cioè, essere distolto dal compendio aziendale nelle sole ipotesi tipizzate di rinuncia, decadenza o soppressione
La tesi per cui il dispensario stagionale costituirebbe un vero e proprio cespite afferente al compendio dei beni aziendali e suscettibile di circolare tra privati come un qualsiasi bene non è stata ritenuta suscettibile di adesione al fine di accogliere il ricorso.
Il Collegio ha infatti evidenziato come vadano tenute distinte le cessioni dei beni aziendali dai titoli pubblicistici, suscettibili di cessione e circolazione tra privati nei termini fissati dal titolo e nei suoi limiti di validità. In un'ottica eminentemente civilistica, le autorizzazioni amministrative all'esercizio di un'attività di impresa, tanto più nel settore sanitario, avendo carattere personale, non sono riconducibili al novero dei beni aziendali e dunque non sono trasferibili con il relativo contratto di cessione o di affitto.
Certamente la sussistenza di un atto di compravendita non può vincolare l’operato dell’amministrazione per le successive stagioni per le quali si attivano nuovi titoli concessori essendo il dispensario stagionale soggetto a valutazioni di rinnovo anno per anno.
Per approfondire, Consiglio di Stato 17 gennaio 2024 su www.dirittosanitario.net
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