Oppioidi, inseriti in Tabella sostanze stupefacenti analoghi e derivati del fentanil
Il ministero della Salute ha inserito gli analoghi di struttura e derivati del fentanil (fentanili) nella Tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale
Con l'aggiornamento delle Tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, il ministero della Salute ha voluto inserire nella Tabella I gli analoghi e i derivati del fentanil, chiamati anche fentanili. Lo ha stabilito il decreto ministeriale 30 giugno 2020, pubblicato in Gazzetta ufficiale serie generale del 13-07-2020 (n.174) in vigore dal 28 luglio 2020. Il riferimento è alla Tabella I del Dpr 309/1990, il «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», in cui sono riportate le sostanze stupefacenti e psicotrope poste sotto controllo internazionale.
Fentanili, produzione relativamente semplice per vendita illegale
Gli analoghi e derivati del fentanil, chiamati anche fentanili, si sottolinea nella premessa del Decreto, "sono una famiglia di oppioidi sintetici, per lo più di elevata potenza, che in piccole quantità sono in grado di produrre gravi effetti, tra cui la depressione respiratoria, che può essere letale se non tempestivamente trattata". Inoltre, "il processo di produzione dei fentanili è relativamente semplice" e, riporta il testo, "sono venduti sul mercato web come sostituti "legali" di oppioidi illeciti o direttamente nel mercato delle sostanze illegali, come eroina e altri oppioidi, oppure sono venduti come medicinali contraffatti, senza che gli utilizzatori ne siano al corrente". In questo scenario, il Decreto, recante un "Aggiornamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni. Inserimento nella Tabella I delle sostanze: analoghi di struttura e derivati del fentanil", prevede l'inserimento di tutte le strutture chimiche derivate dal fentanil, definite nei pareri dell'Istituto superiore di sanità (4 novembre 2019) e del Consiglio superiore di sanità (15 maggio 2020), citati in premessa, come "qualsiasi sostanza, non altrimenti controllata in una tabella, che è strutturalmente correlata al fentanil" mediante una o più modifiche indicate nel decreto (per esempio: sostituzione della porzione fenilica; sostituzione nel gruppo fenetilico; sostituzione nell'anello di piperidina; sostituzione dell'anello di anilina; eccetera).
Ministero: garantire una misura di controllo più ampia
Il ministero ha ritenuto di dover procedere in tal senso, si legge nella premessa, "per garantire una misura di controllo più ampia a tutela della salute pubblica, in considerazione dei rischi connessi alla disponibilità e all'uso di tali sostanze di elevata tossicità, alla rapidità con cui queste sostanze, per facilità di sintesi e gran numero di possibili analoghi ottenibili, compaiono sul mercato illegale della droga sul territorio nazionale e internazionale e sono diffuse via internet".
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A cura di Redazione Farmacista33
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