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19 Marzo 2024 Slitta la decorrenza dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che maturano, nel 2024, il diritto ad accedere a Quota 103 ma che decidono di rimanere in servizio. Ecco le indicazioni
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Slitta la decorrenza dell’incentivo al posticipo del pensionamento per i lavoratori dipendenti che maturano, nel 2024, il diritto ad accedere a Quota 103 - 62 anni e 41 anni di contributi - ma che decidono di rimanere in servizio. È questo uno dei contenuti delle nuove Istruzioni che Inps ha rilasciato in merito alle modalità per fruire della pensione anticipata, previste nella legge Bilancio 2024.
Quota 103: requisiti e indicazioni in circolare Inps. Ritoccate le regole di calcolo
Nella Manovra, pur con alcune modifiche che ne limitano gli effetti e la platea dei beneficiari, è stata estesa al 2024 la cosiddetta Quota 103, la possibilità, cioè di anticipare il pensionamento al raggiungimento, in corso d’anno, di determinati requisiti - 62 anni di età e 41 di contributi. Sul punto, di recente, da Inps sono state pubblicate le nuove Istruzioni che dettagliano le modifiche introdotte e chiariscono alcuni elementi. Un primo aspetto, in particolare, riguarda il ricalcolo dell’assegno, il cui metodo viene ritoccato: la prestazione, scrive Inps, è determinata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo ed è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto - fissato in 2.394,44 euro mensili.
La riduzione degli importi, va detto, opera per le mensilità relative “all’anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui vengono raggiunti i requisiti di accesso al sistema pensionistico”.
In generale, tra i “beneficiari della misura, ci sono gli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive gestite dall’Inps, nonché alla Gestione separata”.
Non vengono toccate, in ogni caso, le indicazioni relative ai soggetti che hanno maturato i requisiti di accesso entro il 2023. Confermate, inoltre, anche le disposizioni in materia di incumulabilità della prestazione con i redditi da lavoro.
Cambiano le finestre di decorrenza: ecco le indicazioni per dipendenti pubblici e privati
Un capitolo, poi, è dedicato al cumulo: “il requisito contributivo richiesto per la pensione anticipata flessibile può essere perfezionato, su domanda dell’interessato, anche cumulando, tutti e per intero i periodi assicurativi presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall’INPS”. Ma rispetto al precedente impianto di quota 103 varia la decorrenza del trattamento – le cosiddette finestre: in particolare, “per i lavoratori dipendenti privati e per i lavoratori autonomi il trattamento decorre trascorsi sette mesi dalla maturazione dei requisiti previsti, mentre i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi nove mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi”.
Confermata l’incentivazione per restare al lavoro ma slitta l’applicazione
In parallelo a questa indicazione, viene quindi rivista anche la decorrenza dell’esonero contributivo per chi sceglie di non accedere a quota 103, avendone i requisiti, e di continuare a prestare servizio: “i lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024 e scelgono di proseguire l’attività lavorativa dipendente, hanno facoltà di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico”, con la conseguenza di ricevere in busta paga la corresponsione di tale quota, anziché vederla destinata al finanziamento della pensione. Tale facoltà, appunto, si determina con l’apertura della finestra mobile: “pertanto, per i soggetti che maturano il diritto alla pensione anticipata flessibile nell’anno 2024, l’esonero contributivo non può avere una decorrenza antecedente al 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO; il 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO; il 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’AGO; il 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una Gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO”.
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