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21 Marzo 2024 La nuova remunerazione in vigore da inizio marzo ha introdotto una diversa modalità di calcolo del rimborso dei farmaci in convenzione. Il commercialista Stefano De Carli fa un punto sulle novità fiscali e gestionali
In vigore da inizio mese, la nuova remunerazione apporta alcuni cambiamenti, introducendo una diversa modalità di calcolo del rimborso dei farmaci in convenzione, non più basato sul meccanismo a percentuale sul prezzo, ma su un sistema misto, con quota variabile e quote fisse. Ma quali sono le novità nella gestione della Dcr e quali quelle in termini fiscali? A fare il punto Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena, in un approfondimento pubblicato sull’ultimo numero di Punto Effe.
Il nuovo regime di remunerazione: le indicazioni
A stabilire le nuove indicazioni è il comma 2 della legge Bilancio 2024, che, vale la pena ricordarlo, prevede una quota percentuale del 6% rapportata al prezzo al pubblico al netto dell’IVA per ogni confezione di farmaco erogata in convenzione e una quota fissa che varia in base al prezzo. Si tratta di 0,55 euro, se il prezzo al pubblico è inferiore a 4 euro; 1,66 se con prezzo compreso tra 4,01 e 11 euro; 2,50 in caso sia superiore a quest’ultimo limite. Inoltre, è prevista una quota fissa aggiuntiva pari a 0,1 euro per ogni confezione appartenente alle liste di trasparenza - 0,115 euro dal primo gennaio 2025. Oltre a questo, a sostegno della capillarità, vengono riconosciute quote fisse aggiuntive a farmaco sulla base della tipologia di farmacia: 1,20 euro se la farmacia ha fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 150.000; 0,58 se con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 300.000 e a esclusione delle rurali sussidiate; 0,62 se rurale sussidiata con fatturato SSN al netto dell’IVA non superiore a euro 450.000.
Distinta contabile riepilogativa: cambia il modello
Il nuovo metodo, spiega De Carli, «modifica profondamente il sistema e il regime di retribuzione, prevedendo in aggiunta nuove componenti di marginalità da riconoscere alla farmacia, in gran parte fisse, a ricompensa della prestazione professionale del farmacista, e in minima parte ancorate ancora al prezzo al pubblico». Cambia di conseguenza «la distinta contabile riepilogativa che le farmacie devono utilizzare. Al riguardo, le autorità competenti hanno fatto pervenire in tempo utile a tutti gli interessati - in primis associazioni di categoria e software house - uno schema operativo, che varia da regione a regione sia in termini grafici sia nell’incasellamento dei righi, ma non nel contenuto sostanziale».
In sintesi, tale nuovo schema «richiede la compilazione di una serie di dati». Un primo è «il numero delle ricette e il valore delle fustelle, vale a dire, sostanzialmente, il “prezzo al pubblico” di quanto ceduto in convenzione. Tale dato ha rilievo ai fini della determinazione del valore di rimborso del prezzo di acquisto dei farmaci, in relazione alla “quota spettanza industria + distributore intermedio”, pari al 69,65% del prezzo al netto dell’IVA, e per la formulazione del primo addendo della remunerazione, commisurato al 6% del valore. Ci saranno poi le altre componenti della remunerazione, tra cui le quote fisse richiamate. Restano infine anche le altre voci di minore incidenza quali ossigeno, galenici, farmaci di fascia C erogati a soggetti particolari o diritti addizionali di chiamata non riscossi direttamente dal paziente. Tutte le voci sono gravate dell’Iva, attualmente al 10%».
Analogamente «a quanto avveniva prima della riforma, a ogni modo, a tale valore totale, che rappresenta quanto viene riconosciuto all’esercizio farmaceutico, vanno sottratti i ticket riscossi e le trattenute, e, nel caso presenti, andranno aggiunte o sottratte le eventuali rettifiche di mensilità precedenti in accredito o in addebito».
Sconti, remunerazione aggiuntiva, regole fiscali: gli altri aspetti
Tra le novità introdotte con la Legge Bilancio, come già rilevato, «non è più prevista la remunerazione integrativa, che è stata abolita, e le varie tipologie di sconti», ferme restando le quote di spettanza per le aziende farmaceutiche sul prezzo di vendita al pubblico dei farmaci essenziali, per malattie croniche e dei farmaci equivalenti (con esclusione dei medicinali originariamente coperti da brevetto o che abbiano fruito di licenze derivanti da tale brevetto) e lasciando inalterate le quote a favore dei distributori intermedi.
Nello specifico cessano:
a) sconto a beneficio del SSN proporzionale al prezzo del farmaco per le diverse tipologie di farmacia - definito ai sensi dell’art.1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n.662;
b) sconto disposto con Determinazione AIFA del 9 febbraio 2007. Detta scontistica, secondo quanto riferisce Federfarma, non dovrà più essere applicata neì per le cessioni in regime SSN neì per le cessioni in regime privatistico.
c) sconto di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2004, n. 202;
d) sconto di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge, 30 luglio 2010, n. 122.
Per quanto riguarda il cosiddetto sconto industria 0,6%, contenuto nella Determinazione AIFA 27 settembre 2006, laddove la cessione del farmaco avvenga in regime SSN, l’indicazione già arrivata da Federfarma, è che tali farmaci continueranno ad avere la consueta metodologia di esposizione in DCR.
Infine, conclude De Carli, «per quanto attiene la contabilizzazione della nuova DCR e le regole fiscali da seguire, in considerazione del fatto che restano invariati i presupposti che la regolavano precedentemente, non dovrebbero far registrare cambiamenti».
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