Previdenza
12 Giugno 2024Con la Legge Bilancio 2024 è stata introdotta la pace contributiva, la possibilità, cioè, di riscattare i buchi contributivi dovuti a periodi di assenza del lavoro, interruzioni tra un’occupazione e l’altra, e così via. Se ne può usufruire fino a dicembre 2025. Ecco le indicazioni operative dall’Inps per procedere
È con l’obiettivo di incrementare il montante contributivo che è stata reintrodotta, con la Legge Bilancio 2024, la cosiddetta pace contributiva, la possibilità, cioè di riscattare i buchi contributivi dovuti a periodi di assenza del lavoro, interruzioni tra un’occupazione e l’altra, e così via. Un istituto che può essere fruito sino a dicembre 2025 e su cui, di recente, sono arrivate le indicazioni operative dall’Inps.
Pace contributiva: finestra per le domande e differenze con il passato
La misura era stata introdotta nel 2019 ed è stata rilanciata in via sperimentale per il biennio 2024 e 2025. A differenza della precedente versione, non è previsto che l’onere versato sia detraibile dall’imposta lorda - nella misura del 50% - e di conseguenza il contributo è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo. Un elemento importante è che per i dipendenti del settore privato la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro che può sostenere l’onere destinando, a tal fine, i premi di produzione. In questo caso, la cifra è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo.
La misura comunque è già operativa: la presentazione delle domande di riscatto è partita dal primo gennaio ed è attiva fino al 31 dicembre 2025.
Destinatari e criteri per definire i periodi ammessi al riscatto: le istruzioni Inps
Per quanto riguarda i destinatari, l’Inps ha ricordato che il beneficio è riservato a chi non è titolare di alcun tipo di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ed è iscritto a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. Ulteriore condizione è la non titolarità di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica. Mentre in riferimento al periodo che può essere riscattato, una prima indicazione riguarda la durata massima che non può superare i cinque anni, anche non continuativi. Al riguardo, per chi abbia già fruito in precedenza dell’istituto della pace contributiva è possibile presentare un’ulteriore domanda di riscatto, purché non sia stata già raggiunta la durata massima ed entro il totale dei cinque anni.
A ogni modo, l’arco di tempo ammesso deve comunque collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente alla data di entrata in vigore dell’istituto (primo gennaio 2024) e deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto).
I limiti di applicazione e le alternative già attive
Come detto, il periodo da ammettere a riscatto “non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda, ma in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria - comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati. Sono riscattabili pertanto soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo”. Per fare qualche esempio potrebbero essere ricompresi fasi di inoccupazione, ma anche i mesi trascorsi tra un lavoro e un altro o i periodi di formazione non riscattabili attraverso l’istituto del riscatto di laurea.
L’Inps, comunque, sottolinea che “la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione vale anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto”. Per queste due casistiche “possono essere attivati gli istituti già presenti quali la regolarizzazione contributiva o la costituzione di rendita vitalizia”.
Base di calcolo ed effetti su anzianità contributiva e su importo della pensione
Quanto all’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto “questa è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione dell’importo. I periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il sistema contributivo” e con il “meccanismo del calcolo a percentuale. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno precedenti alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di riscatto”. A ogni modo, “l’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione”.
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