Detrazioni sanitarie in farmacia, le indicazioni di Federfarma. Resta caos sui farmaci veterinari
La novità contenuta in Manovra sulla tracciabilità dei pagamenti per poter fruire della detrazione delle spese sanitarie ha creato disagi alle farmacie. Una circolare di Federfarma fa il punto sulle novità introdotte dalla normativa
Se la novità contenuta nella Manovra di fine anno sulla tracciabilità dei pagamenti per poter fruire della detrazione delle spese sanitarie ha creato disagi alle farmacie, a causa, in particolare, della distinzione tra gli acquisti che possono essere pagati in contanti e quelli che devono essere tracciabili, altrettanta confusione sta nascendo in relazione al rapporto tra detraibilità e tracciabilità per i farmaci veterinari. Il quadro emerge da un intervento di ieri di Federfarma, che ha segnalato la differenza di trattamento per i farmaci veterinari rispetto a quelli per uso umano, e, in una circolare, ha fatto il punto sulle novità introdotte dalla normativa.
Le indicazioni per le farmacie sulle modalità di pagamento
Per quanto riguarda la Legge Bilancio, come avevamo anticipato, all'articolo 1, comma 679, si prevede che la fruizione della detrazione per spese sanitarie sia limitata all'utilizzo di metodi di pagamento tracciabili (bonifici bancari o postali, moneta elettronica, assegni bancari e circolari, e così via), ma la disposizione, al comma 680, trova comunque una eccezione e non si applica alle spese sostenute per l'acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle spese per prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale, che quindi restano detraibili anche se pagate in contanti. In sostanza, fa il punto la circolare di Federfarma, «i cittadini ai fini della detraibilità in sede di dichiarazione dei redditi, potranno continuare a pagare in contanti in farmacia le spese sostenute per i ticket (TK), per i farmaci (FM) e per l'acquisto di dispositivi medici (AD)».
Che cosa indicare sul documento commerciale
In merito poi al documento commerciale rilasciato all'utente, chiarisce ancora la circolare, «dovrà risultare l'indicazione della tipologia di pagamento effettuato». Infatti, dalla Agenzia delle Entrate, ad aprile, è stato definito «il "Layout del documento commerciale" che riepiloga, tra le voci che il documento deve contenere, anche il tipo di pagamento adottato (contante, elettronico), il "non riscosso", e il "resto", per garantire la necessaria e inderogabile uniformità e per tracciare in modo conforme, trasparente e completo, il dettaglio dell'operazione di incasso. Una eventuale mancata specificazione di tali informazioni non risulta direttamente sanzionabile, anche se, per limitare possibili contestazioni, si suggerisce di utilizzare sempre tale layout compilandone ogni voce».
Le novità del Sistema tessera sanitaria
Sul punto, a emergere sono anche novità in tema di Sistema tessera sanitaria: «si segnala che, a seguito di una recente modifica al tracciato di trasmissione dei dati delle spese sanitarie ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata, dal primo gennaio, eÌ stato previsto un nuovo elemento che contiene l'indicazione dei valori "SI", nel caso di utilizzo di modalità di pagamento tracciato, "NO" se il pagamento è in contanti».
La querelle sui farmaci veterinari
Ma a destare preoccupazione è la questione riguardante i farmaci veterinari, su cui sembra esserci incertezza: «Abbiamo appreso con vivo stupore» scrive, infatti, Federfarma in una lettera indirizzata al ministero della Salute e dell'Economia, «anche attraverso notizie diffuse a mezzo stampa e televisione, che gli acquisti di farmaci per uso veterinario da parte dei cittadini, ai fini della prevista detraibilità in sede di dichiarazione dei redditi, debbano essere eseguiti avvalendosi di modalità di pagamento tracciabili». Ma per Federfarma «gli oneri sostenuti per l'acquisto dei farmaci per uso veterinario, sia che vengano dispensati nelle farmacie sulla base di ricette predisposte dal veterinario, sia che vengano consegnati dal veterinario stesso "nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda", possono legittimamente rientrare nella deroga prevista dal citato comma 680». Infatti, «il tenore letterale della norma, fa riferimento ai "medicinali", senza operare alcuna distinzione tra quelli per uso umano o veterinario».
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A cura di Francesca Giani
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