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22 Gennaio 2020

Cessione farmaci veterinari, circolare Ministero fa chiarezza sui casi in cui è possibile

di Lara Figini


Cessione diretta del farmaco da parte del veterinario, una circolare del Ministero fa chiarezza su quando il medico può consegnare il medicinale integro

Il tema della cessione diretta del farmaco da parte del veterinario, nel caso di animali da affezione, è di quelli che desta preoccupazione nella categoria e vede un dibattito aperto tra farmacisti e veterinari. Proprio di recente, in occasione dell'incontro sul nuovo regolamento 2018/6 sui farmaci veterinari, c'è stato un intervento della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari (Dgsaf) del Ministero della Salute, che ha cercato di portare chiarezza e mettere un punto alla querelle, alla luce anche di «alcune richieste di precisazioni ricevute».


Quando il medico veterinario può consegnare il medicinale integro

La circolare, con data 14 gennaio, è indirizzata alle sigle della filiera, dai veterinari, ai farmacisti, alla distribuzione, alla produzione, e parte da una interpretazione della normativa, «ai sensi dell'articolo 84 del D.lgs 193/2006» come modificato dalla Legge Balduzzi. «Il medico veterinario» si legge nella circolare, «nell'ambito della propria attività e qualora l'intervento professionale lo richieda, può consegnare al proprietario degli animali le confezioni di medicinali veterinari della propria scorta, allo scopo di iniziare la terapia e in attesa che lo stesso si procuri, dietro presentazione della ricetta redatta dal medico veterinario secondo le tipologie previste, le altre confezioni prescritte per il proseguimento della terapia».
Tale disposizione, sottolinea la Direzione ministeriale, «implica la valutazione della necessità di iniziare immediatamente la terapia», una specifica che dovrebbe indicare i confini all'interno dei quali sia possibile la consegna diretta del medicinale. Inoltre, «per quanto sopra indicato risulta, pertanto, chiaro che la cessione dei medicinali veterinari da parte del medico veterinario è subordinata alla condizione di inizio terapia e tale possibilità è preclusa per la continuazione della stessa».
Si evidenzia, «infine, che non è consentito cedere ai proprietari degli animali medicinali ad uso umano e che si dà indicazione di seguire per la cessione dei medicinali le modalità dettate dal manuale operativo della ricetta veterinaria elettronica». Il medico veterinario, «in deroga a quanto stabilito dal comma 4 del suddetto articolo e dall'articolo 82, registra lo scarico delle confezioni da lui non utilizzate». Per quanto riguarda invece gli «animali destinati alla produzione di alimenti» può cedere il medicinale «solo» relativamente alle confezioni «da lui già utilizzate».


Il riferimento alla "possibilità del proprietario di procurarsi nell'immediato il farmaco"

La Dgsaf allega anche la sua circolare del 2012 nella quale erano stati forniti chiarimenti all'indomani della modifica apportata dalla cosiddetta Legge Balduzzi: è consentito al medico veterinario di consegnare «confezioni di medicinali della propria scorta che non sono state ancora aperte, al fine di consentire di iniziare la terapia, nel caso i proprietari o gli allevatori di animali non destinati alla produzione di alimenti non abbiano la possibilità, nell'immediato, di procurarsi i medicinali di cui trattasi e in attesa che i medesimi se li procurino».


Lo scarico delle confezioni cedute e la Rev

Per quanto riguarda lo scarico, «se il medico veterinario detiene anche scorte di medicinali destinati ad animali da reddito, esso avverrà secondo le modalità previste per questi ultimi; qualora le scorte siano costituite solo da medicinali veterinari destinati ad animali da compagnia, gli adempimenti di scarico delle confezioni suddette saranno assolti annotando le relative operazioni mediante uno strumenti di registrazione stabilito dall'interessato (per esempio un registro informatizzato». Sul punto, sul sito dell'Associazione dei medici veterinari, Anmvi, viene specificato: «Lo scarico delle confezioni cedute deve risultare da annotazioni del medico veterinario. Fin dall'entrata in vigore della Legge Balduzzi, la Dgsaf prefigurava annotazioni in modalità elettronica ("anche informatizzate"). Con la ricetta elettronica veterinaria, "lo scarico del medicinale è gestito attraverso il sistema informativo", come da Manuale operativo Rev».

La posizione di Anmvi

Anmvi ricapitola anche, in un elenco, le condizioni alla base della cessione del farmaco:
- i medicinali veterinari cedibili sono solo quelli della scorta (propria o della struttura veterinaria);
- la cessione è prestazione veterinaria accessoria ("nell'ambito della propria attività");
- deve essere erogata in fase di avvio della terapia;
- è subordinata alla valutazione del medico veterinario ("qualora l'intervento professionale lo richieda")
- i pazienti destinatari della cessione possono essere solo animali non produttori di alimenti.

Francesca Giani

Approfondimenti

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TAG: FARMACI, VETERINARI, FARMACI VETERINARI, LEGISLAZIONE VETERINARIA, MEDICINA VETERINARIA

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