Cashback e scontrini, le novità fiscali tra entrata a regime e rinvii
Il cashback ha visto una partenza sperimentale dall'8 dicembre mentre la lotteria degli scontrini è stata rinviata e dovrebbe partire dal primo febbraio. Tutte le novità
Tante sono le novità fiscali e amministrative del nuovo anno e tra queste il cashback, entrato a regime da inizio anno, e la lotteria degli scontrini. Due iniziative che vanno nella direzione della lotta all'uso dei contanti e su cui è alta l'attenzione dei consumatori. Se il cashback ha visto una partenza sperimentale dall'8 dicembre, la lotteria degli scontrini, anche per venire incontro alle difficoltà segnalate da più parti da parti nell'adeguamento dei registratori telematici, ha ricevuto invece un rinvio e dovrebbe partire, salvo ulteriori slittamenti, dal primo febbraio. Vale la pena fare un punto per ricapitolare funzionamento e novità di fine anno.
Lotteria scontrini rinviata a febbraio: solo con pagamenti tracciabili
Della lotteria degli scontrini si sta parlando ormai da un po' di tempo ma due sono le novità che alla fine del 2020 l'hanno interessata. La prima riguarda la data di partenza: il cosiddetto decreto Milleproroghe, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre, dopo il varo del consiglio dei ministri del 23 dicembre, e in via di conversione in legge, ha disposto il differimento della partenza che era stata fissata al primo gennaio, rinviandola, salvo ulteriori proroghe, al primo febbraio. Tale disposizione è stata prevista in modo da dare più tempo per aggiornare i Registratori telematici: come ricordato in un recente articolo pubblicato su Sediva News, infatti, «per far partecipare i clienti la farmacia dovrà aggiornare il software del Rt alla versione 7.0 che consente l'inserimento del codice lotteria nel Dc e la comunicazione delle operazioni all'Agenzia delle Entrate». Sempre nel Milleproroghe viene, al contempo, «posticipata al primo marzo anche la data dalla quale potranno essere segnalati sul portale telematico dedicato quegli esercenti che si rifiuteranno di far partecipare i consumatori al concorso. Si tratta di segnalazioni - è bene ricordarlo - che», anche se non portano direttamente a sanzioni, «non sono prive di conseguenze perché potranno essere utilizzate dall'agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione». La seconda modifica riguarda, invece, i metodi di pagamento necessari per poter partecipare: la legge Bilancio, che ha ricevuto il via libera sempre a fine anno, ha confermato che potranno rientrare nella lotteria degli scontrini soltanto i pagamenti effettuati con moneta elettronica.
Cashback a regime dal primo gennaio: 50 transazioni in un semestre
Già operativo è invece il cashback, che le farmacie hanno potuto conoscere nella veste natalizia e che dal primo gennaio è entrato a regime. Per quanto riguarda, in particolare, la versione di Natale, partita l'8 dicembre e terminata il 31, prevedeva un minimo di 10 acquisti nel periodo, con carte di credito, di debito, prepagate - in particolare, al momento, Amex, Bancomat, Diners, Maestro, Mastercard, PostePay, Visa, V-Pay, Nexi - e App di pagamento, come Satispay, Yap e Hype. Mentre dal primo gennaio il periodo di riferimento diventa semestrale e prevede un minimo di 50 operazioni. In entrambi i casi non è previsto un importo minimo di spesa e il rimborso che può essere erogato è del 10% dei pagamenti effettuati, ma con un tetto: è rimborsabile fino a un massimo di 15 euro per singola transazione. Inoltre, per ogni semestre è possibile ottenere un rimborso massimo di 150 euro, pari a 300 euro annui. Una volta superata la soglia massima di rimborso le transazioni continueranno a essere comunque conteggiate fino al termine del periodo di riferimento, ma solo ai fini della partecipazione al "Super Cashback". Quest'ultimo prevede un ulteriore bonus di 1500 euro a semestre, che verrà riconosciuto ai primi 100mila consumatori aderenti alla iniziativa che abbiano raggiunto nei periodi considerati il maggior numero di transazioni.
Ecco metodi di pagamento e gli strumenti necessari
Per partecipare, a ogni modo, è necessario che il consumatore si registri al programma attraverso due modalità: mediante la App IO, che è quella utilizzabile per le relazioni con la Pa e che richiede un accesso tramite Spid o la Cie, oppure, come si legge sul sito dedicato, «su uno dei sistemi disponibili messi a disposizione dai cosiddetti Issuer Convenzionati», vale a dire «i soggetti che hanno emesso lo strumento di pagamento elettronico» e «hanno sottoscritto una convenzione con PagoPA S.p.A». Tra gli strumenti convenzionati ci sono la App di BancoPosta e PostPay, Satispay, Hype, Nexi Pay e altre ancora, ma vale la pena consultare periodicamente la lista in quanto è soggetta ad aggiornamenti in base alle convenzioni stipulate (https://io.italia.it/cashback/issuer/). La principale differenza tra la App Io e gli Issuer Convenzionati è che nel caso della App IO è possibile specificare tutti i metodi di pagamento normalmente utilizzati ed è possibile scegliere il preferito nel momento della transazione, mentre negli altri casi viene gestita la partecipazione al programma relativamente alle sole transazioni effettuate con lo strumento di pagamento elettronico emesso da quello stesso Issuer.
Acquisti ammessi: beni e servizi. No online o per attività imprenditoriali
Sono ammessi tutti gli acquisti di beni purché effettuati nel negozio fisico e non online - nessun limite quindi in farmacia -, «le spese verso professionisti e artigiani, ma non gli acquisti necessari allo svolgimento di attività imprenditoriali, professionali o artigianali; così come non valgono le operazioni eseguite presso gli sportelli Atm (es. ricariche telefoniche); i bonifici Sdd per gli addebiti diretti su conto corrente; le operazioni relative a pagamenti ricorrenti, con addebito su carta o su conto corrente». Per quanto riguarda i rimborsi, «si ricevono con un bonifico sull'Iban indicato in fase di registrazione o in un momento successivo. I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo». A ogni modo, per la misura è stato destinato un plafond di 1,75 miliardi per il 2021 e 3 miliardi per il 2022.
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A cura di Redazione Farmacista33
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