Consulto e assistenza a distanza, ecco come il farmacista fa consulenza a domicilio
Tra le attività che rientrano sotto il cappello della telemedicina alcune possono vedere come protagonista anche i farmacisti e le farmacie
Tra le attività che rientrano sotto il cappello della telemedicina alcune possono vedere come protagonista anche i farmacisti e le farmacie. A metterlo in luce il documento ministeriale sull'erogazione delle prestazioni in telemedicina approvato dalla Conferenza Stato - Regioni, nella seduta del 17 dicembre, che è stato di recente rilanciato in una circolare di Fofi. Il documento, che tra gli altri aspetti fornisce indicazioni da adottare a livello nazionale per l'erogazione in regime Ssn di alcune prestazioni di telemedicina - quali la televisita, il teleconsulto, la telerefertazione, e così via - passa in rassegna le attività che rientrano nelle diverse tipologie assistenziali, ripercorrendone anche aspetti operativi relativi a responsabilità e modalità di remunerazione.
Tra le prestazioni in telemedicina riconducibili ai Lea ecco quelle possibili in farmacia
In particolare, si legge nella circolare, il documento ministeriale illustra le differenze tra le varie tipologie di prestazione, anche "al fine di poter ricondurre le attività di telemedicina ai Livelli essenziali di assistenza nell'ambito dei quali vengono erogate e, quindi, alle regole amministrative che devono essere applicate a tali prestazioni (in termini di tariffa, modalità di rendicontazione, compartecipazione alla spesa). Il Ministero chiarisce che il documento sarà oggetto di aggiornamento periodico e che verranno illustrate anche ulteriori prestazioni di telemedicina". Cinque in particolare sono le prestazioni di telemedicina riconducibili ai Lea prese in considerazione: televisita, teleconsulto medico, teleconsulenza medico sanitaria, teleassistenza da parte di professioni sanitarie, telerefertazione. Secondo quanto viene riferito in diverse comunicazioni di Federfarma, "tutte queste attività possono essere svolte in farmacia". Nell'ambito, per esempio, della "telerefertazione rientra l'attività svolta dalle farmacie in merito all'effettuazione di ecg, holter cardiaci e pressori, telespirometria, refertati a distanza grazie al collegamento con centri specialistici. Si tratta di prestazioni che rientrano nel campo di attività della Farmacia dei servizi". In aggiunta, viene ricordata anche "la norma inserita nella Legge di conversione del cosiddetto decreto "Ristori", che ha previsto lo svolgimento di prestazioni di telemedicina a carico del Ssn presso le farmacie operanti nei comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti e il riconoscimento di un credito d'imposta per l'acquisto o il noleggio delle relative apparecchiature".
Dalla teleconsulenza alla teleassistenza: farmacisti protagonisti
Da parte di Fofi, poi, vengono dettagliate in particolare due attività che possono essere eseguite dai farmacisti. La prima è la "teleconsulenza medico-sanitaria: è un'attività sanitaria, non necessariamente medica ma comunque specifica delle professioni sanitarie (quindi anche dei farmacisti), che si svolge a distanza ed è eseguita da due o più persone che hanno differenti responsabilità rispetto al caso specifico. Essa consiste nella richiesta di supporto durante lo svolgimento di attività sanitarie, a cui segue una videochiamata in cui il professionista sanitario interpellato fornisce all'altro, o agli altri, indicazioni per la presa di decisione e/o per la corretta esecuzione di azioni assistenziali rivolte al paziente. La teleconsulenza può essere svolta in presenza del paziente, oppure in maniera differita. In questa attività è preminente l'interazione diretta tramite la videochiamata, anche se è sempre necessario garantire all'occorrenza la possibilità di condividere almeno tutti i dati clinici, i referti e le immagini riguardanti il caso specifico. È un'attività su richiesta ma sempre programmata e non può essere utilizzata per surrogare le attività di soccorso". La seconda attività è la "Teleassistenza da parte di professioni sanitarie (infermiere/fisioterapista/logopedista/ecc). Si tratta di un atto professionale di pertinenza della relativa professione sanitaria (quindi anche dei farmacisti) e si basa sull'interazione a distanza tra il professionista e paziente/caregiver per mezzo di una videochiamata, alla quale si può all'occorrenza aggiungere la condivisione di dati, referti o immagini. Il professionista che svolge l'attività di teleassistenza può anche utilizzare idonee app per somministrare questionari, condividere immagini o video tutorial su attività specifiche. Lo scopo della teleassistenza è quello di agevolare il corretto svolgimento di attività assistenziali, eseguibili prevalentemente a domicilio. La teleassistenza è prevalentemente programmata e ripetibile in base a specifici programmi di accompagnamento del paziente".
Le regole amministrative, le responsabilità e le indicazioni per la remunerazione
Va detto che le prestazioni elencate nel documento ministeriale "possono essere combinate tra loro e anche con altri tipi di prestazioni in presenza, all'interno di servizi sanitari basati su sistemi di telemedicina, nei quali vengano svolti percorsi diagnostici e terapeutici. Le prestazioni sanitarie in telemedicina devono essere progettate partendo dalle esigenze specifiche dei pazienti a cui essi si rivolgono, analizzando anche le caratteristiche del territorio nel quale la prestazione verrà svolta una volta realizzato". A ogni modo, per quanto riguarda il sistema delle regole per l'erogazione delle prestazioni sanitarie a distanza, viene richiamato anche che "per tutte le prestazioni sanitarie erogate a distanza si applica il quadro normativo nazionale/regionale che regolamenta l'accesso ai diversi Livelli essenziali di assistenza, il sistema di remunerazione/tariffazione vigente per l'erogazione delle medesime prestazioni in modalità "tradizionale", incluse le norme per l'eventuale compartecipazione alla spesa". Inoltre, "agire in telemedicina per i sanitari significa assumersi piena responsabilità professionale, esattamente come per ogni atto sanitario condotto nell'esercizio della propria professione, tenendo conto delta corretta gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica, nonché il rispetto delle norme sul trattamento dei dati".
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A cura di Redazione Farmacista33
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