Vaccinazione anti-Covid a operatori sanitari. Gestione dipendenti: i chiarimenti da Garante privacy
Il Garante per la privacy fornisce chiarimenti e indicazioni ai datori di lavoro in merito alla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale
Il datore di lavoro può chiedere ai propri dipendenti di vaccinarsi contro il Covid per accedere ai luoghi di lavoro e per svolgere determinate mansioni in ambito sanitario? Può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? O chiedere conferma della vaccinazione direttamente ai lavoratori? La risposta è no, secondo i chiarimenti forniti da Garante per la privacy. Tuttavia, sempre in ambito sanitario, il datore di lavoro può chiedere, in base al quadro normativo vigente, al medico competente una valutazione di idoneità alla mansione specifica svolta dal dipendente. Con queste risponde, il Garante intende "fornire indicazioni utili ad imprese, enti e amministrazioni pubbliche affinché possano applicare correttamente la disciplina sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale, anche al fine di prevenire possibili trattamenti illeciti di dati personali e di evitare inutili costi di gestione o possibili effetti discriminatori".
Datori di lavoro: sì ad accesso a valutazione idoneità a mansioni
In particolare, viene chiarito che "neanche con il consenso del dipendente o tramite il medico compente" il datore di lavoro può venire a conoscenza dei nominativi del personale che si è vaccinato o avere copia delle certificazioni vaccinali. Tale acquisizione di informazioni, spiega il Garante "non è consentito dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro né dalle disposizioni sull'emergenza sanitaria". Il consenso del dipendente "non può costituire, in questi casi, una condizione di liceità del trattamento dei dati". Ciò che il datore di lavoro può fare, invece, è "acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica redatti dal medico competente". Al momento non c'è una normativa nazionale che impone l'obbligo di vaccinazione anti-Covid-19 "quale condizione per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni", pertanto il Garante ricorda la normativa di riferimento: "Nei casi di esposizione diretta ad 'agenti biologici' durante il lavoro, come nel contesto sanitario, si applicano le disposizioni vigenti sulle "misure speciali di protezione" previste per tali ambienti lavorativi (art. 279 del d.lgs. n. 81/2008)". E comunque anche in questi casi, "solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario e il contesto lavorativo, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti. Il datore di lavoro deve quindi limitarsi attuare, sul piano organizzativo, le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità".
Ecco le risposte integrali del Garante per la privacy
Per completezza si riporta integralmente quanto reso pubblico dal Garante per la privacy. 1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell'avvenuta vaccinazione? NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l'avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell'emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento). 2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati? NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell'ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell'idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008). Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008). 3. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l'accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)? Nell'attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad "agenti biologici" durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le "misure speciali di protezione" previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell'ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008). In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all'efficacia e all'affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell'idoneità alla mansione specifica. Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008).
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A cura di Redazione Farmacista33
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