Covid-19. Bonus sanificazioni, locazioni e contributi per imprese: i vantaggi fiscali, ecco come ottenerli
Dai contributi a fondo perduto al bonus sanificazione sono molti gli aiuti a imprese, lavoratori e partite Iva predisposti con i decreti Sostegni. Il punto
Sono molti gli aiuti a imprese, lavoratori e partite Iva che sono stati predisposti con gli ultimi interventi normativi, tra cui il Decreto Sostegni e il Sostegni bis - quest'ultimo in fase di conversione in legge. Dai contributi a fondo perduto, che hanno ricevuto una nuova veste, al bonus sanificazione fino a quello per le locazioni, diversi riguardano direttamente le farmacie. Ma quali indicazioni e paletti prevedono? Come fare per poterli richiedere? A fare il punto Stefano De Carli, commercialista dello Studio Luce di Modena.
Bonus locazioni: cambiano i requisiti
«Con gli ultimi provvedimenti, non mancano le novità per il settore della farmacia, che per lo più sono contenute nel decreto "Sostegni" (DL 22 marzo 2021 n. 41, convertito nella L. 21 maggio 2021 n. 69) e Sostegni bis (DL 25 maggio 2021 n. 73), non ancora convertito in legge e pertanto suscettibile di possibili modifiche e integrazioni». Un primo aspetto da segnalare riguarda il bonus locazioni: «La misura, contenuta nel Sostegni Bis, si applica alle aziende che, nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021, abbiano subito una riduzione media mensile dei ricavi pari almeno al 30% rispetto ai 12 mesi precedenti. Il beneficio spetta per i canoni di affitto versati da gennaio a maggio 2021 ed è pari al 60% dei canoni stessi. Va segnalato però che non è prevista l'estensione, in assenza di cali di fatturato, alle aziende situate in Comuni in stato di calamità naturale. Il requisito della perdita di fatturato non si applica invece alle aziende che hanno iniziato l'attività dal primo gennaio 2019».
Credito d'imposta: per le sanificazioni resta il tetto nazionale. Ecco le novità
Novità anche in merito al bonus sanificazioni: «L'articolo 32 del decreto Sostegni Bis ripropone un credito d'imposta, ma solo nella misura del 30%, delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, ma viene previsto nel limite complessivo nazionale di 200 milioni di euro per l'anno 2021. È probabile che, come già successo l'anno scorso, si ricorrerà al meccanismo del riparto - per lo stesso stanziamento di 200 milioni la percentuale riconosciuta nel 2020 è stata solo del 15%.
Le spese che ricadono nel Bonus e i consigli per fruirne «in modo inoppugnabile»
Ma quali sono le spese che vi rientrano? «Rientrano nel bonus le spese sostenute per: a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività; b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative, quindi sia per i collaboratori che per i soci lavoratori che per il titolare della farmacia; c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza (diversi da quelli già citati) quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione. C'è però una nota da fare: «Per usufruire in modo inoppugnabile del bonus si consiglia di farsi rilasciare dai fornitori una fattura specifica per tutti i prodotti che potrebbero essere venduti in farmacia e che sono invece utilizzati per esigenze interne, in modo che possano essere trattare contabilmente in modo adeguato, oltre che facilitare l'attribuzione corretta del credito». Il credito a ogni modo «è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità della sua applicazione e fruizione, al fine del rispetto del rispetto di ricordati limiti di spesa».
Tre tipologie di contributi a fondo perduto: come fare per richiederli
C'è poi il capitolo dei contributi a fondo perduto: in questo caso, «è stato previsto il riconoscimento di 3 nuove tipologie: 1) un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del cosiddetto Decreto Sostegni, pari a quanto riconosciuto in precedenza e senza la necessità di presentare un'ulteriore domanda; 2) un contributo a fondo perduto, "alternativo" al precedente, a favore dei titolari di partita Iva con ricavi/compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che hanno subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso tra il primo aprile 2020 e il 31 marzo 2021, rispetto al corrispondente periodo primo aprile 2019- 31 marzo 2020. Per tale contributo è necessaria la presentazione di una domanda. In linea di massima, potrebbe essere la tipologia di maggiore interesse per le farmacie, anche se le situazioni variano molto a seconda delle zone; 3) un contributo a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza Covid-19, con ricavi / compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, che hanno subito un peggioramento del risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 non inferiore a una percentuale che sarà individuata dal Mef con un apposito Decreto. Per il riconoscimento del contributo in esame è richiesta, in particolare, la presentazione del modello REDDITI 2021 entro il 10.9.2021».
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A cura di Redazione Farmacista33
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