Ricetta bianca dematerializzata, implicazioni su privacy e tracciamento consumi
E' partita il 7 febbraio, anziché il 31 gennaio come previsto, la ricetta bianca elettronica e sta entrando nell'operatività, almeno in alcune regioni
Con partenza il 7 febbraio, anziché il 31 gennaio come previsto, la ricetta bianca elettronica sta entrando nell'operatività, almeno in alcune regioni. Dopo la ricetta "rossa" per farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale, del tutto dematerializzata due anni fa, l'entrata in vigore di un decreto del dicembre 2020 fa in modo che il medico possa ora prescrivere al computer medicine pagate dai pazienti. Il farmacista può consultare sul sistema Ts il codice della ricetta o in alternativa può farsi leggere dall'assistito il codice abbreviato a quattro cifre; l'utente non dovrà passare nello studio del suo medico ma solo essere avvertito che può prelevare la medicina in farmacia. La novità è stata accolta con favore dai medici che però sollevano una riflessione sulle implicazioni sulla privacy degli assistiti come riporta Doctor33.it.
Operatività in farmacia e nello studio medico
Dopo lo slittamento dovuto all'adeguamento di alcuni parametri tecnici, ora tutte le farmacie italiane devono essere in grado di trattare le ricette bianche dematerializzate. Per quanto riguarda il funzionamento del flusso, lo si ricorda, la dematerializzazione della ricetta bianca avviene tramite il sistema tessera sanitaria (SAC, anche mediante SAR) secondo le stesse modalità relative alla ricetta SSN. Al termine della compilazione di una ricetta bianca elettronica, a ogni modo, viene rilasciato dal SAC un numero di protocollo univoco, detto NRBE (Numero di Ricetta Bianca Elettronica) e un numero breve (PIN-NRBE), da utilizzare ad esempio per comunicazioni verbali; contemporaneamente viene prodotto un promemoria della ricetta in formato pdf, che può essere stampato dal medico e consegnato al paziente o inviatogli con modalità alternative, come ad esempio tramite e-mail, o visualizzato dal paziente stesso nel suo Fascicolo Sanitario Elettronico o in un'apposita area dedicata al cittadino predisposta dal Sistema TS". Il numero breve o Pin "risulta comodo nel caso in cui il paziente debba dettare il numero di ricetta bianca elettronica al farmacista al momento dell'erogazione dei farmaci. Il farmacista, comunque, leggendo il codice NRBE o il PIN-NRBE, unitamente al codice fiscale del paziente, può visualizzare la ricetta bianca elettronica prescritta dal medico ed eventualmente erogarla". Il SAC verifica automaticamente, in base al principio attivo prescritto, le condizioni di ripetibilità della vendita del farmaco, sulla base di quanto previsto dal medico e della normativa di riferimento, e gli elementi obbligatori della ricetta. In caso di ricetta ripetibile, il cittadino, come avviene con il cartaceo, può utilizzare la stessa prescrizione (lo stesso NRBE) per il numero delle volte indicate dal medico, anche in farmacie differenti. A livello di medici di famiglia, si può partire in 7 tra regioni e province autonome: Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Sicilia, Valle d'Aosta e Trento-Bolzano. I medici non sono obbligati, almeno in questa fase, ad usare il gestionale, né è obbligatorio compilare la ricetta elettronica per tutte le prescrizioni di farmaci a carico dell'utenza. Si può anche procedere con i vecchi metodi, carta e penna. La medicina generale ha accolto con favore la novità ma propone una riflessione sulle implicazioni sulla privacy degli assistiti. Il medico di famiglia spiega su Doctor33 Paolo Misericordia, medico di famiglia e responsabile del Centro Studi Fimmg potrebbe far bene a chiedere prima al suo paziente se voglia o meno che una prescrizione di questo tipo sia effettuata online. La dematerializzazione della ricetta bianca, premette Misericordia, «facilita al paziente l'accesso a farmaci che magari deve assumere con continuità. In secondo luogo, la ricetta diventa "spendibile" nelle farmacie di tutta Italia; il lavoratore che si sposta potrà acquistare il farmaco di tasca sua in altra regione. Infine, si semplifica la ricostruzione dei percorsi prescrittivi dei medicinali non a carico Ssn. Certo, è già possibile immagazzinare nei nostri gestionali le prescrizioni effettuate con ricetta bianca e risalire ai consumi del paziente e per patologia, ma adesso questi flussi avranno un riscontro parallelo ad opera di altre piattaforme che non sono solo ad uso e consumo dei medici».
Mmg: meglio chiedere prima consenso al paziente
Su questo viene segnalata una criticità: «Il Sistema Ts è ideato e gestito da una società del Ministero dell'Economia, Sogei. Ora, se è intuitivo che il Ministero voglia conoscere i flussi prescrittivi per i quali è interessata la spesa del Fondo sanitario nazionale, cioè la spesa statale, non appare altrettanto facile spiegare a tutti i pazienti il motivo per cui si vogliano conoscere i flussi di farmaci pagati direttamente da loro. Bisognerà spiegare dove vanno a finire i dati della ricetta bianca elettronica; non si dovrà sottacere che la ricetta online per farmaci per la disfunzione erettile o di ansiolitici assunti da lunga data verrà immagazzinata da database statali e regionali che in prospettiva potranno ricostruire la storia clinica dell'assistito. Volendo spingerci più in là - aggiunge Misericordia - quello che oggi è un dato terapeutico che può far o meno intuire una condizione ostacolante il conseguimento di una patente di guida o di un porto d'armi, oltre ad essere noto al medico, al paziente ed al circuito in cui si assegna il permesso in questione, sarà noto a terzi operatori. Forse questo non è un problema per il pensionato, ma alcuni lavoratori potrebbero porre problemi di tutela della riservatezza. Coerentemente, il medico di famiglia nel redigere una ricetta elettronica dovrebbe innanzi tutto porsi il problema che il paziente abbia compreso tutto; non è escluso che possa servirci, nei fatti, un'autorizzazione del nostro assistito prima di redigere la nostra ricetta elettronica. Non si tratta di complicare le cose, ma di esercitare tutti, in pari, un diritto ad essere informati delle conseguenze di una novità».
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A cura di Francesca Giani
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