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10 Gennaio 2023

Crediti Ecm, proroga di un anno: ricadute su debito formativo e nuovo triennio


Per ottemperare all'obbligo Ecm c'è tempo fino alla fine del 2023. Lo prevede la modifica introdotta dal cosiddetto Decreto Milleproroghe che allunga di un anno il triennio formativo


Per ottemperare all'obbligo Ecm c'è tempo fino alla fine del 2023. Lo prevede la modifica introdotta dal cosiddetto Decreto Milleproroghe che allunga di un anno il triennio formativo, facendolo diventare quadriennio. I farmacisti che non avevano raggiunto l'obiettivo richiesto possono quindi ancora acquisire crediti. Ma quali sono le ricadute del provvedimento, che dovrà affrontare l'iter di conversione in legge? E quali i risvolti rispetto alla previsione della stretta sulle polizze assicurative per responsabilità professionale?

Cambia la scadenza dell'obbligo formativo: non più triennio ma quadriennio

Il cosiddetto decreto Milleproroghe, in Gazzetta a fine anno, ha introdotto una modifica "all'articolo 5-bis del decreto-legge 29 maggio 2020, n. 34", andando a sostituire quello che è il consueto "triennio formativo" 2020-2022 con il "quadriennio 2020-2023". L'intenzione è quella di prorogare di un anno il periodo entro il quale i professionisti sanitari, farmacisti inclusi, possono acquisire crediti e ottemperare all'obbligo formativo, ma le ricadute sono di vario tipo.
L'intervento, fa il punto una circolare Fofi, va a modificare il provvedimento che aveva introdotto il cosiddetto Bonus Covid, lasciando di fatto inalterata la previsione che "i crediti formativi ECM si intendono già maturati in ragione di un terzo per tutti i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante dal COVID-19", ma variando invece l'orizzonte temporale (quadriennio 2020-2023). Il decreto comunque è in fase di conversione in legge - il 5 gennaio è stato assegnato in sede referente alle commissioni riunite Affari Costituzionali e Bilancio del Senato - e occorrerà vedere quale sarà la formulazione definitiva.

Le ricadute sulla tempistica di applicazione della stretta sulle polizze assicurative

Un primo aspetto da evidenziare riguarda la decorrenza dell'applicazione della previsione relativa all'assolvimento dell'obbligo ECM (70%) per l'efficacia delle polizze assicurative per responsabilità professionale. Come si ricorderà, l'art. 38-bis del decreto-legge 152/2021 aveva stabilito che "a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative eÌ condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70% dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina". Dal ministero della Salute - sollecitato da Fofi - era arrivato il chiarimento che "la condizione di efficacia delle polizze assicurative avrebbe trovato applicazione a decorrere dall'anno 2026 essendo riferita, per espressa previsione normativa, al triennio formativo 2023-2025". Dalla Fofi viene ora quindi sottolineata la necessità di ricevere "chiarimenti circa il coordinamento della norma di rango primario con le altre disposizioni in materia di ECM".

Milleproroghe in fase di conversione in legge: i nodi aperti

C'è poi un altro aspetto che è stato messo in rilievo in un editoriale di Odontoiatria33 a firma del direttore Norberto Maccagno. Se "chi ha visto la conclusione del 2022 senza essere alla pari con gli obblighi formativi ha un altro anno di tempo per raccogliere i crediti che mancano, nonostante bonus e abbuoni", che cosa succede a chi aveva invece rispettato l'obbligo formativo? C'è da pensare che il 2023 sia una sorta di "anno sabbatico"? La formulazione della norma, così come è allo stato attuale, comporta "il rischio di bloccare per un anno il sistema formativo. Quanti provider organizzeranno eventi ECM senza sapere il numero dei professionisti che devono ancora raccogliere crediti" e che potenzialmente parteciperanno? E quanti di coloro che "finora non hanno ottemperato all'obbligo si convinceranno a raccogliere i crediti necessari nel 2023?" Oppure la "tregua" è da intendersi per "tutti"? Per mettere cioè in atto quella stretta annunciata durante tutto l'anno scorso, soprattutto all'interno del mondo medico, di modo che dal "2024 si sarà effettivamente pronti a sospendere il sanitario fino a che non si metterà alla pari" e rendere efficace il sistema formativo? Se la proroga è da intendersi come una sorta di "condono" o come una "opportunità, lo scopriremo durante l'iter di conversione". Intanto, a breve "è attesa la riunione della commissione nazionale Ecm".

Francesca Giani

TAG: DEBITO FORMATIVO, FORMAZIONE CONTINUA, CREDITI ECM

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