Iva, fatture elettroniche e registratori di cassa: tra modifiche e proroghe, ecco le novità fiscali di inizio anno
Ci sono diversi interventi, tra modifiche e proroghe, diventati operativi a partire dal nuovo anno in tema fiscale e di adempimenti per farmacisti e farmacie. Ecco un punto su cosa c'è da fare
Dal regime Iva per i prodotti e le prestazioni legate all'emergenza Covid all'aliquota relativa ai beni per l'igiene femminile e ai prodotti per l'infanzia, sino all'estensione del divieto di fatturazione elettronica per le spese mediche inviate al sistema Tessera sanitaria. Sono diversi gli interventi, tra modifiche e proroghe, operativi a partire dal nuovo anno in tema fiscale e di adempimenti per farmacisti e farmacie.
Cambia l'Iva sui prodotti femminili e per l'infanzia
Una prima modifica ha riguardato l'Iva e in particolare, con la legge Bilancio 2023, dal primo gennaio alle cessioni di prodotti per la protezione dell'igiene intima femminile (assorbenti e tamponi) non compostabili viene applicata l'IVA al 5%. La medesima aliquota vale anche per le cessioni di alcuni prodotti per l'infanzia: latte in polvere o liquido; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto condizionate per la vendita al minuto; pannolini; seggiolini per gli autoveicoli. E sempre dal primo gennaio anche il regime Iva di esenzione relativo ai beni e servizi necessari a fronteggiare l'emergenza Covid-19 ha registrato modifiche. In particolare, come rileva una recente circolare di Federfarma "alle cessioni della strumentazione per diagnostica per Covid-19 (quali per esempio test Covid), che presentino i requisiti indicati nella direttiva n.98/79 o nel Regolamento n.2017/745, nonché alle cessioni di vaccini anti Covid-19 - non possibile per le farmacie, sarà applicabile l'aliquota IVA del 5%". Resta "confermato - alla stregua di quello che accadeva fino a oggi - il metodo della ventilazione dei corrispettivi per le farmacie che intendono avvalersene".
Beni e servizi legati all'emergenza Covid: ecco cosa succede
Per quanto riguarda invece "l'effettuazione dei tamponi e la somministrazione dei vaccini, essendo prestazioni sanitarie, verrà mantenuto un regime di esenzione". Ma va sottolineato, come scrive, che "non facendo più capo alla normativa emergenziale anti Covid bensì alla disposizione ordinaria relativa alle prestazioni di diagnosi e cura effettuate nell'esercizio di professioni sanitarie riconosciute ('art. 10 n. 18 del Dpr. 633/72) non consentirà più la detrazione "a monte" dell'Iva corrisposta sugli acquisti dei beni/prestazioni di servizi afferenti alle suddette prestazioni". In quest'ultimo caso, quindi, continua la circolare, "qualora i ricavi per le operazioni esenti effettuate dalla farmacia dovessero superare lo 0,50% dei ricavi complessivi, troverà applicazione il pro-rata sulla detrazione dell'IVA a monte, con la conseguenza che una quota dell'IVA pagata a monte potrà diventare indetraibile e, quindi, divenire un costo per la farmacia, determinando cosiÌ un potenziale minor margine relativamente ai tamponi praticati. Per completezza di informazione, si segnala che i corrispettivi afferenti ai servizi, anche se vengono certificati a mezzo di documento commerciale, non rientrano nella liquidazione dell'IVA della farmacia che si avvale della ventilazione dei corrispettivi".
Proroghe su fatturazione elettronica e registratori di cassa
Tra gli interventi a valere dall'inizio dell'anno poi c'è anche l'estensione "al periodo d'imposta 2023 del divieto di fatturazione elettronica tramite il Sistema di interscambio (SdI) - già in vigore nel 2019, 2020, 2021 e 2022 - per i soggetti (tra cui le farmacie), tenuti all'invio dei dati al Sistema TS ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Tali operatori devono quindi continuare a emettere le fatture in formato cartaceo e a trasmettere i dati al Sistema TS secondo le ordinarie modalità. Il divieto di emettere fattura elettronica riguarda anche chi, pur non essendo obbligato a inviare i dati al Sistema TS, fattura prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche".
Infine, per quanto riguarda i registratori di cassa è stata prorogata dall'Agenzia delle Entrate «fino al 31 dicembre 2024 la possibilità per l'Agenzia di approvare, in via transitoria, le modifiche necessarie per l'adeguamento dei registratori di cassa adattati a "registratore telematico", già immatricolati e per i quali è scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello. Lo slittamento consente di adattare gli apparecchi già in dotazione alle caratteristiche tecniche richieste per registrare, memorizzare e trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati fiscali introdotti, relativi ai corrispettivi giornalieri incassati. La proroga si è resa necessaria affinché i produttori possano modificare, per i soli fini fiscali, anche quei modelli ancora molto diffusi altrimenti non più aggiornabili".
TAG:FARMACIE, GOVERNO, IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA), FATTURA ELETTRONICA
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A cura di Redazione Farmacista33
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