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08 Aprile 2023

Bonus e sostegni a imprese e lavoratori: dai trasporti ai congedi, novità operative e indicazioni su misure


Diversi aiuti e interventi contro il caro vita hanno trovato di recente operatività, anche se, rispetto alle versioni precedenti, sono meno consistenti. Ecco le novità in vigore e in arrivo


Dal bonus trasporti, che dovrebbe essere reso operativo a breve, al credito di imposta per le imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas, prorogato anche per il secondo semestre 2013: sono diversi gli aiuti e gli interventi contro il caro vita che hanno trovato di recente operatività, anche se, rispetto alle versioni precedenti, sono meno consistenti.

Misure contro il carovita: il credito per energia e gas per le imprese

Tra le tante misure a favore di imprese e lavoratori, alcune sono contenute nel cosiddetto decreto bollette che è stato pubblicato la settimana scorsa in Gazzetta ufficiale. In particolare, anche per il secondo trimestre 2023, sono stati confermati i crediti d'imposta alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale. L'entità del contributo straordinario risulta essere più contenuta rispetto alle versioni precedenti. Come ricapitolato in una recente circolare di Federfarma, "tra i beneficiari della misura agevolativa ci sono anche le imprese non energivore, dotate di contatori di energia elettrica con potenza disponibile pari ad almeno 4,5 kW, i cui costi medi per la componente energetica riferiti al primo trimestre 2023, al netto delle imposte e di eventuali sussidi, hanno subito un incremento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Per esse, il credito d'imposta eÌ pari al 10% della spesa sostenuta per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2023. Per aiutare le imprese non energivore e quelle non gasivore nella quantificazione del bonus, eÌ previsto che, se nel primo e nel secondo trimestre 2023 si approvvigionano presso lo stesso fornitore del primo trimestre 2019, possano richiedere al venditore una comunicazione contenente il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare dell'agevolazione spettante per il secondo trimestre 2023; il fornitore eÌ tenuto a provvedervi entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta. Nei dieci giorni successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame, l'Arera dovrà definire il contenuto della comunicazione e le sanzioni applicabili al venditore inadempiente".
I bonus energetici, viene ricordato, "sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro il 31 dicembre 2023, senza essere soggetti agli ordinari limiti in materia di compensazione. Non concorrono alla formazione del reddito d'impresa neì della base imponibile IRAP e non incidono sulla determinazione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi e sui criteri di inerenza delle spese e degli altri componenti negativi. Sono cumulabili con altre agevolazioni riconosciute per i medesimi costi, a condizione che il cumulo, considerata anche la non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non comporti il superamento del costo sostenuto. I crediti possono essere ceduti, solo per intero, a terzi, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di due ulteriori cessioni soltanto se effettuate in favore di soggetti "vigilati", cioè banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia. In ogni caso, il loro utilizzo, anche da parte dei cessionari, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2023".

A breve operativo anche il Bonus trasporti

Tra le altre misure, i cui effetti saranno visibili nell'arco di un mese circa, c'è anche il bonus trasporti. Il beneficio, fa il punto un articolo recente del Sole 24 ore, è stato rinnovato, anche se con un tetto per accedervi più basso, ed "è finanziato con un fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una dotazione pari a 100 milioni di euro. È destinato alle persone fisiche che, nell'anno 2022, abbiano conseguito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro". Il bonus, fino a un importo massimo di 60 euro, rappresenta "un sostegno a favore dei cittadini che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto".
Il decreto attuativo che disciplina le modalità di erogazione del contributo è stato firmato e una volta ottenuto l'ok della Corte dei Conti, entro fine aprile, sarà operativo. "Per ottenere l'agevolazione, chi ne ha diritto, dovrà presentare un'istanza sul sito dedicato effettuando l'accesso e la registrazione sul Portale dedicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite Spid o carta d'identità elettronica (Cie). Il bonus potrà essere richiesto per sé stessi o per un beneficiario minorenne a carico fiscalmente entro fine anno e consisterà in un contributo per l'acquisto di un solo abbonamento, annuale, mensile o relativo a più mensilità, per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale (sono esclusi i servizi di prima classe e similari). Il bonus deve essere utilizzato entro il mese solare di emissione".

Congedo parentale: sulle novità arrivano le istruzioni Inps

Intanto, novità anche per il congedo parentale su cui sono di recente arrivate le istruzioni Inps, per chiarire l'ambito applicativo delle disposizioni del D.Lgs. n. 105/2022. Secondo il decreto, come ricapitola un approfondimento della Fondazione Consulenti lavoro, "il padre lavoratore è tenuto dai due mesi precedenti alla data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi ad astenersi dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili a ore, da utilizzarsi anche in via non continuativa". È stato poi previsto che "il divieto di licenziamento del padre lavoratore fino al compimento del primo anno di vita del bambino non vi sia solo nell'ipotesi del congedo in alternativa alla madre, ma anche nel caso di congedo obbligatorio". L'Inps, nella sua circolare di fine marzo, ha infatti chiarito che "in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo tutelato, non vi sono differenze derivanti dalla fruizione del congedo alternativo alla madre o del congedo obbligatorio: né padre né madre lavoratori sono tenuti al preavviso e hanno diritto alla percezione della NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti". Per l'esperto della Fondazione Studi, Antonello Orlando, "si è all'interno di un percorso che richiede più sperimentazioni per monitorare l'effettivo utilizzo di questi congedi e portare il congedo per genitori a essere fruibile in modo condiviso come già visto per il congedo parentale, incentivando una compartecipazione condivisa fra i due genitori alla cura dei figli".

Francesca Giani

TAG: GOVERNO, TRASPORTI, BONUS, AGEVOLAZIONI IMPRESE

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