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26 Maggio 2023

Dispensazione farmaci, locker esterno per ritiro non conforme a normativa. Il parere del Ministero


L'utilizzo di armadietti (smart locker) esterni alla farmacia a farmacie e parafarmacie per il ritiro di farmaci acquistati non è coerente con normativa su vendita farmaci


L'utilizzo di armadietti (smart locker) esterni a farmacie e parafarmacie dove il farmacista lascia il medicinale ordinato e acquistato, per il successivo e autonomo ritiro mediante l'utilizzo di codice personale da parte dell'acquirente, non è coerente con "il sistema di disposizioni in materia di vendita al pubblico di medicinali ad uso umano". È quanto indica il ministero della Salute - Direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico in una nota inviata a Federfarma che aveva chiesto un chiarimento in merito a questa prassi che alcune farmacie del territorio utilizzerebbero.


Vendita in farmacie e parafarmacie con l'assistenza del farmacista in tutte le fasi

Il Ministero ha richiamato le disposizioni di legge che regolano la vendita dei farmaci. In particolare, nella normativa sono previste due modalità di vendita al dettaglio dei medicinali ad uso umano: la vendita presso l'esercizio fisico (farmacia e corner in esercizio commerciale) e la vendita online (esclusivamente da parte dei sopradetti esercizi fisici, disciplinata dall'art. 112-quater del d.lgs. 219/2006).
La vendita presso farmacie e parafarmacie, precisa ancora il Ministero, "deve avvenire in presenza e con l'assistenza "personale e diretta" del farmacista in tutte le fasi della dispensazione, che vanno dalla individuazione del medicinale alla consegna dello stesso all'acquirente" (all'art. 122 TULLSS e all'art. 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248).
Alla luce di queste disposizioni, il Ministero ribadisce che "la dispensazione deve essere effettuata esclusivamente dal farmacista e non è consentito in farmacia o parafarmacia l'accesso diretto ai medicinali da parte dell'acquirente" a eccezione dei farmaci di automedicazione, come espressamente previsto "dall'art. 96, comma 3, del d.lgs. 219/2006" e "ferma restando anche in tale caso, comunque, la presenza del farmacista che assiste e supervisiona l'intera operazione".

Ritiro automatizzato scorpora consegna dalla dispensazione

Per il Ministero, "la dispensazione costituisce un atto professionale che si compone di diverse fasi: la fase della spedizione della ricetta, ove presente, della individuazione/selezione del medicinale, della verifica finale dell'integrità dello stesso, del dialogo con il cliente e della consegna finale del prodotto. In nessuna di queste fasi, alla luce della sopra richiamata normativa, il farmacista può essere sostituito in farmacia o parafarmacia da un commesso o da un altro collaboratore che non sia farmacista". Pertanto, "l'automazione della fase del ritiro del medicinale che si realizza con il locker installato nelle farmacie territoriali che vendono medicinali al pubblico, che di fatto scorpora dalla dispensazione del farmaco da parte del farmacista la fase della consegna che viene demandata ad una macchina, non appare conforme alla normativa vigente".

(SZ)

TAG: DISPENSAZIONE DEI FARMACI, MINISTERO DELLA SALUTE

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