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07 Novembre 2023

Turno notturno in farmacia. Norme a tutela della prestazione: requisiti e procedura per l’esonero

La normativa che regola il turno di notte dei farmacisti indica che genitori con figli piccoli o lavoratori con persone disabili a carico non sono obbligati a prestare il servizio. Ecco i requisiti per essere esonerati

di Redazione Farmacista33


Turno notturno in farmacia. Norme a tutela della prestazione: requisiti e procedura per l’esonero

Un farmacista dipendente può “del tutto legittimamente” non prestare lavoro notturno secondo la normativa definita nell’articolo 11, comma 2, del d.lgs n. 66 del 2003, che ne definisce i limiti e requisiti. Lo spiega il consulente del lavoro Giorgio Bacigalupo dello Studio Bacigalupo Lucidi nella risposta a un quesito in cui richiama le norme a tutela della prestazione di lavoro notturna e le procedure per chiedere l’esonero.  

Genitori con figli piccoli o chi ha persona disabile a carico possono rifiutare il turno notturno

La norma in merito al lavoro notturno è “l’art. 11, comma 2, del d.lgs n. 66 del 2003, il quale prevede il divieto assoluto di adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, a decorrere dalla data dell’accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino”.
Non solo, “lo stesso comma sempre del citato art. 11 prevede che non sono obbligati [quindi avrebbero facoltà di non invocare l’inesistenza di un obbligo a loro carico] a prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
b-bis) la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
Proprio il punto c), come si vede, consente in quel caso al lavoratore la scelta se prestare o meno la propria attività lavorativa nelle ore notturne [quindi sarebbe anche in questo caso una sua facoltà], e però si è discusso e tuttora si discute se il lavoratore in queste evenienze debba o meno dichiarare la gravità della disabilità del soggetto a suo carico”.

La Cassazione con una recente sentenza (Cassazione, Ordinanza n. 12649 del 10/05/2023) ha anche stabilito che “ ai fini della possibilità dell’esonero in questione, non è necessaria la dichiarazione di gravità dello stato di handicap, in quanto il dato testuale della norma non autorizza l’introduzione, in via ermeneutica, di un requisito aggiuntivo in un ambito – quale quello dei diritti dei disabili – insuscettibile di limitazioni di tutela al di fuori di una chiara presa di posizione del legislatore”. Il lavoratore dovrà inviare una lettera o una pec entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione per esprimere il dissenso al lavoro notturno.

Per saperne di più:
https://www.piazzapitagora.it/2023/11/07/facoltizzato-a-sottrarsi-dal-lavoro-notturno-il-dipendente/  

TAG: FARMACISTA, FARMACIE, FARMACISTI DIPENDENTI, LAVORO, FARMACIE NOTTURNE

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