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28 Agosto 2023

Cannabis light: Cbd per uso orale in Tabella stupefacenti. Vendita solo nelle farmacie

Dal 22 settembre in Italia non si potranno più vendere liberamente i prodotti per uso orale a base di Cbd ottenuto da estratti di cannabis. Il divieto non interessa la vendita con ricetta presso le farmacie

di Redazione Farmacista33


Cannabis light: Cbd per uso orale in Tabella stupefacenti. Vendita solo nelle farmacie

Dal 22 settembre in Italia nei negozi che offrono la cosiddetta cannabis light non si potranno più vendere i prodotti per uso orale a base di cannabidiolo (Cbd) ottenuto da estratti di cannabis. Con un decreto del ministro alla Salute Orazio Schillaci, che sblocca un atto identico del predecessore Roberto Speranza congelato nel 2020, il Cbd diventa infatti una sostanza stupefacente e può essere venduto soltanto in farmacia. Nelle farmacie italiane sono venduti diversi tipi di preparati a base di Cbd a uso galenico (distinto dal Thc che ha invece effetto psicotropo) ma il prodotto con concentrazioni inferiori è venduto anche nei “canapa shop”, nelle erboristerie e nei tabaccai. Il divieto infatti, interessa la vendita senza ricetta, quindi non presso farmacie, di olio e altri prodotti a base di Cbd che si possono ingerire.

Il decreto revoca la sospensiva e inserisce il Cbd nella tabella dei medicinali stupefacenti
Il decreto revocando una sospensiva del precedente decreto del 2020, prevede l'inserimento delle “composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo” orale ottenuto da estratti di cannabis, nella tabella 2B dei medicinali stupefacenti, dichiarando in tal modo illecito ogni uso non farmacologico degli estratti di cannabis, comprese le destinazioni ammesse dalla normativa italiana ed europea sulla canapa industriale, quali ad esempio l'uso del Cbd per la preparazione di nuovi alimenti. Il Ministero si sarebbe mosso secondo l'idea di base di non è vietare la sostanza, ma regolamentarla; quindi, considerare di fatto il Cbd un farmaco a tutti gli effetti, utile in determinate malattie (nel decreto si parla di epilessia), e per questo venduto come tale. Ora, con la revoca della sospensiva, il divieto entrerà in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 21 agosto.

L’avvocato: decisione discutibile. Federcanapa: il CBD non ha effetto stupefacente
La decisione ha destato diverse polemiche. Quando il decreto sarà effettivo, riassume l'avvocato Giacomo Bulleri, "tutto ciò che contiene Cbd ed è ad uso orale e non cosmetico sarà appannaggio delle aziende farmaceutiche". Una possibilità per evitarlo, spiega, "sarebbe bastato inserire delle soglie nel decreto e specificare, ad esempio, che sotto al 10% di concentrazione sia considerato come un integratore", con una legge sul modello francese. Molto dipenderà da cosa accadrà in Europa, dove è in corso la valutazione dei cibi contenenti Cbd all'interno dei Novel Food, come avviene in UK e in Francia. Quanto alla possibilità che le aziende si organizzino per fare ricorso al Tar, per Bulleri, "è da valutare con cautela, sicuramente è discutibile l'inclusione negli stupefacenti del Cbd". "Saremo l'unico paese in Europa e forse nel mondo che considera le preparazioni ad uso orale di Cbd come uno stupefacente", dichiara in una nota l'associazione dei consumatori Aduc. "Il ministero della Salute ha riesumato un assurdo provvedimento sulla canapa emesso tre anni fa dall'allora ministro Speranza. Tanto assurdo che decise di sospenderlo a meno di un mese dalla sua emanazione". Lo fa sapere in una nota Federcanapa che "valuterà nei prossimi giorni le azioni più efficaci da intraprendere con gli operatori economici del settore per ottenere dal Governo garanzie sull'uso non solo farmacologico degli estratti di Cbd ma per tutti gli usi consentiti dalla legge". "Dichiarazione sorprendente dal momento che il CBD non ha effetto stupefacente, come aveva concluso già pochi mesi prima del decreto una Commissione di esperti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e come aveva ribadito una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del novembre 2020", rileva Federcanapa. Anche sul piano farmacologico, "la posizione del ministero italiano e in antitesi con le decisioni assunte dalle analoghe autorità tedesche, inglesi e francesi, che hanno escluso l'assoggettabilita di medicinali anche ad alta concentrazione di Cbd, tra gli stupefacenti, ed è in contrasto con la normativa comunitaria in materia di organizzazione del mercato comune e di antitrust". La decisione del Ministero, conclude la nota, "è tanto più illogica in quanto non potrà impedire la libera circolazione in Italia di alimenti e cosmetici al Cbd prodotti legalmente in altri Paesi europei ed è destinata a danneggiare unicamente i produttori nazionali".

Per saperne di più:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/08/21/23A04729/SG 
 

TAG: CANNABIS LIGHT, FARMACIA, FARMACI

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