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Farmacia

15 Febbraio 2024

Privacy paziente, gestione ricette: Garante sanziona medico e ricorda regole per lasciarle in farmacia

Il Garante della Privacy in un provvedimento di sanzione comminato a un medico per la gestione delle ricette ribadisce le regole per gestirle in ambulatorio e nelle farmacie, dal punto di vista del trattamento dei dati

di Francesca Giani


Privacy paziente, gestione ricette: Garante sanziona medico e ricorda regole per lasciarle in farmacia

Le prescrizioni destinate ai pazienti, dal punto di vista del trattamento dei dati, possono essere lasciate presso le farmacie e gli studi medici, purché siano collocate in busta chiusa; lasciarle incustodite alla portata di tutti viola la privacy dei pazienti perché permette la diffusione di dati idonei a rivelare il loro stato di salute. A ribadirlo è il Garante della Privacy in un provvedimento di sanzione comminato a un medico. Dall’Autority si registra anche un intervento in merito alla diffusione di immagini e informazioni, anche per scopi divulgativi, riferite a pazienti.

Sanzionato medico che collocava le prescrizioni in contenitore a libero accesso
Sono due i provvedimenti del Garante della Privacy, segnalati nella newsletter di oggi, riguardanti l’ambito sanitario e una in particolare è relativa alle modalità di consegna delle ricette. La vicenda ha preso il via da alcuni accertamenti dei Nas, che hanno raccolto anche le testimonianze di assistiti, condotti nel periodo compreso tra il 09.02.2023 e il 04.04.2023. A essere rilevato è che il medico, sanzionato poi con una multa di 20mila euro, lasciava le prescrizioni per i suoi pazienti in un contenitore posto sul muro esterno dello studio, senza per altro proteggerle con buste chiuse. Le prescrizioni, compilate a favore di diversi nominativi e contenenti richieste di esami e farmaci, erano in gran parte promemoria o ricette Ssn. Tale sistema di consegna, finalizzato a ridurre gli accessi allo studio e ad aumentare l’accessibilità, era stato attuato nel periodo pandemico, per poi essere mantenuto anche successivamente. Ma attraverso questa modalità “chiunque poteva liberamente aprire il contenitore e conoscere il contenuto delle prescrizioni”.

Garante ricorda le modalità per lasciare le ricette ai pazienti negli studi o in farmacia
Nel dettaglio, quindi, a essere richiamato dal Garante è il fatto che “le informazioni relative alla salute possono essere comunicate a terzi solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell’interessato stesso, previa delega scritta di quest’ultimo”. Nello specifico della vicenda viene ricordato che “le ricette mediche possono essere lasciate presso le farmacie e gli studi medici per il ritiro da parte dei pazienti, purché siano messe in busta chiusa” e in base a una delega scritta da parte del paziente. “Lasciare ricette e certificati alla portata di chiunque o perfino incustodite, in vaschette poste sui banconi delle farmacie o sulle scrivanie degli studi medici, viola la privacy dei pazienti”. Le “procedure, in vigore già da tempo, consentono ai medici di lasciare ai pazienti ricette e i certificati presso le sale d’attesa dei propri studi o presso le farmacie, senza doverli necessariamente consegnare di persona”. Infatti, “qualora il paziente lo richieda, il medico potrà consegnare la ricetta al farmacista” scelto dal paziente “o ad altro soggetto appositamente delegato”. Ma, “per impedire la conoscibilità da parte di estranei di dati delicati, come quelli sanitari, è però indispensabile che ricette e certificati vengano consegnati in busta chiusa. La busta chiusa è tanto più necessaria nel caso in cui non sia il paziente a ritirare i documenti, ma una persona da questi appositamente delegata”. Nel “periodo emergenziale sono state previste talune misure volte ad agevolare l’uso delle modalità semplificate di acquisizione del promemoria dematerializzato o del numero di ricetta elettronica, al fine di evitare che l’assistito dovesse recarsi presso lo studio del medico a ritirare la prescrizione” ma su questi aspetti il Garante aveva già espresso proprio parere e indicazioni.
In generale, quindi, l’Autorità ha ribadito che “la disciplina in materia di protezione dei dati personali vieta espressamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati”. Soprattutto “in ambito sanitario, il titolare deve adottare accorgimenti per garantire, anche nell’organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati”.

Diffusione di immagini per scopi divulgativi: i paletti a cui prestare attenzione
Un altro provvedimento recente, pubblicato sul sito, riguarda la diffusione sul profilo social di una struttura – un centro di medicina estetica – di un video in cui compare, per oltre 30 secondi, il volto riconoscibile di un paziente, ripreso durante una procedura di medicina estetica, e postato per finalità di divulgazione, senza che l’interessato avesse rilasciato uno specifico consenso alle riprese e alla relativa diffusione. Il filmato era rimasto online, accessibile a chiunque, per 45 giorni, prima di venire rimosso dal centro medico a seguito della richiesta di cancellazione del paziente. A essere ribadito dall’Autorità è che “è necessario prestare particolare attenzione nel diffondere immagini e informazioni riferite a casi clinici per scopi divulgativi o scientifici. Prima di farlo, occorre sempre accertarsi che il paziente sia stato preventivamente informato, abbia dato il proprio specifico consenso o che i suoi dati siano stati resi anonimi”. Il Garante ricorda infatti che “in tale contesto, senza il consenso dell’interessato, è vietata la diffusione video di qualsiasi informazione sullo stato di salute”. Un dato, chiarisce, “si può considerare relativo allo stato di salute dell’interessato anche se non si fa esplicito riferimento alla patologia eventualmente sofferta, ma solo ad informazioni ad essa correlate”.
Inoltre, anche con specifico riferimento alla pubblicazione di casi clinici, “le finalità divulgative-scientifiche perseguite mediante la pubblicazione del video avrebbero dovuto, se del caso, essere perseguite attraverso il trattamento di dati anonimizzati”. Ma “il Codice di condotta per l’utilizzo dei dati sulla salute a fini didattici e di pubblicazione scientifica approvato dal Garante prevede espressamente che nell’eventualità in cui non sia possibile procedere all’anonimizzazione dei dati, il titolare del trattamento dovrà acquisire uno specifico consenso, raccolto il quale i dati devono comunque essere sottoposti a pseudonimizzazione”.

TAG: FARMACIA, FARMACISTI, PRIVACY, GARANTE DELLA PRIVACY, MEDICINA

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