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27 Marzo 2024

Ddl semplificazioni: si ampliano prestazioni Ssn in farmacia. Dall’insegna ai test eseguibili, ecco le novità

Dall’allargamento dei vaccini somministrabili, ai test diagnostici, sino alla telemedicina, sono molti gli interventi che toccano le farmacie indicati dal Governo nel disegno di legge per la Semplificazione e la digitalizzazione. Ecco tutte le novità

di Francesca Giani


Ddl semplificazioni: si ampliano prestazioni Ssn in farmacia. Dall’insegna ai test eseguibili, ecco le novità

Ha ricevuto il via libera dal Consiglio dei Ministri di ieri il Disegno di legge per la Semplificazione e la digitalizzazione che contiene diverse misure relative a farmacie e sanità. Dall’allargamento dei vaccini somministrabili, ai test diagnostici, sino alla telemedicina, sono molti gli interventi indicati dal Governo che puntano ad ampliare le prestazioni di servizi del Ssn in farmacia – anche in locali separati. E tra i contenuti della bozza circolata c’è la previsione che vengano dotati di una insegna specifica che individui la farmacia dei servizi.

Ddl Semplificazioni: si punta ad ampliare le prestazioni Ssn relative alla Farmacia dei servizi
Con il provvedimento, che dovrà affrontare l’iter parlamentare - si legge nella nota del Governo - “si prevede l’erogazione in farmacia di prestazioni del Servizio sanitario nazionale, anche in locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia riportanti la denominazione di farmacia dei servizi”. Nel dettaglio, secondo quanto emerge dalla bozza circolante, si punta a modificare la legge sulla farmacia del servizi e un primo intervento riguarda l’estensione della “somministrazione presso le farmacie, da parte di farmacisti opportunamente formati a seguito del superamento di specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanità, dei vaccini individuati dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale nei confronti dei soggetti di età non inferiore a dodici anni”, nonché, come si sa, “l'effettuazione di test diagnostici che prevedono il prelevamento del campione biologico a livello nasale, salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture esterne alla farmacia devono essere compresi nella circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica di pertinenza della farmacia stessa». In tale formulazione, non trova più posto il riferimento agli “oneri a carico degli assistiti” e un ulteriore aspetto toccato riguarda l’eliminazione – questa volta indicata esplicitamente - del riferimento «all’autocontrollo» per l’effettuazione di prestazioni analitiche di prima istanza.

Previsti i vaccini del Piano nazionale e test a supporto di medico e pediatra
Ma, all’interno delle prestazioni della farmacia dei servizi, si propone anche di inserire «l’effettuazione da parte del farmacista dei test diagnostici per il contrasto all’antibiotico-resistenza, a supporto del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta ai fini dell’appropriatezza prescrittiva», nonché «l’effettuazione da parte del farmacista, nei limiti delle proprie competenze professionali, dei servizi di telemedicina nel rispetto dei requisiti funzionali e dei livelli di servizio indicati nelle linee guida nazionali».
Viene introdotta poi una modifica in riferimento alla «dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci e dei dispositivi medici necessari al trattamento dei pazienti in assistenza domiciliare, residenziale e semiresidenziale» - che va a sostituire la “dispensazione per conto delle strutture sanitarie dei farmaci a distribuzione diretta”.

Locali separati: ridefinite le regole. Prevista insegna “farmacia dei servizi”
Un aspetto importante – che raccoglie alcune delle esigenze sentite dai farmacisti - è poi quello di rendere strutturale e più uniforme l’utilizzo dei locali esterni per le attività della farmacia dei servizi: «Per l’erogazione da parte delle farmacie dei servizi sanitari» previsti dalla legge sulla Farmacia dei servizi «i soggetti titolari di farmacia possono utilizzare locali separati da quelli ove è ubicata la farmacia. In detti locali è vietato il ritiro delle prescrizioni mediche e qualsiasi dispensazione o vendita di farmaci o di altri prodotti. L’erogazione dei servizi sanitari in tali locali è soggetta alla previa autorizzazione da parte dell’amministrazione sanitaria territorialmente competente che accerta i requisiti di idoneità igienico-sanitaria dei locali, verifica che questi ultimi ricadano nell’ambito della sede farmaceutica di pertinenza prevista in pianta organica e che siano situati a una distanza non inferiore a duecento metri dalle altre farmacie e dai locali ove sono svolti i servizi sanitari di pertinenza di altre farmacie. La distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia».

Ma un aspetto fondamentale riguarda anche l’individuabilità da parte del cittadino e la riconducibilità dei servizi alla farmacia: «al fine di consentire ai cittadini un'immediata identificazione dei servizi sanitari offerti nei locali separati, i soggetti titolari di farmacia appongono presso i locali stessi, oltre alla croce verde identificativa della farmacia, un’insegna riportante la denominazione “Farmacia dei servizi” e forniscono informazione sulla esatta identificazione dei soggetti titolari di farmacia che offrono i servizi». Infine, «due o più farmacie, di proprietà di soggetti differenti, possono esercitare in comune i servizi sanitari anche utilizzando i locali separati previa stipula del contratto di rete. L’autorizzazione all’utilizzo dei locali separati da parte delle farmacie che hanno stipulato il contratto di rete è rilasciata al rappresentante di rete».

TAG: FARMACIA DEI SERVIZI, VACCINAZIONE IN FARMACIA, SERVIZI SANITARI, VACCINI, FARMACIE

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