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21 Giugno 2024

Nuove regole post-Covid su gazebo e strutture mobili. Decreto con misure per le farmacie

Le strutture realizzate per finalità sanitarie durante il Covid-19 possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale previsto dal Testo unico Edilizia. L’indicazione è contenuta nel cosiddetto decreto Salva Casa, pubblicato in Gazzetta ufficiale . Ma ci sono requisiti e passaggi per essere in regola. Ecco quali

di Francesca Giani


Nuove regole post-Covid su gazebo e strutture mobili. Decreto con misure per le farmacie

Le strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative durante lo stato di emergenza a causa del Covid-19 e mantenute in esercizio possono rimanere installate in deroga al vincolo temporale previsto dal Testo unico Edilizia. L’indicazione è contenuta nel cosiddetto decreto Salva Casa, pubblicato in Gazzetta ufficiale a fine maggio. Ma quali sono i requisiti? E quali i passaggi per essere in regola?

In Decreto salva casa misura a favore strutture amovibili
Diverse sono le misure contenute nel cosiddetto Decreto Salva casa (GU n. 124 del 29 maggio 2024), in vigore dal 30 maggio, che ora deve compiere l’iter di conversione e tra queste ce n’è una che può essere di interesse, in alcuni casi, anche per le farmacie. Il riferimento è nel dettaglio alle “strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria legata al Covid 19”, installate nello specifico “per finalità sanitarie, assistenziali, educative”, come per esempio i gazebo. A essere previsto dal Decreto è in particolare che le strutture che siano state “mantenute in esercizio alla data di entrata in vigore del dispositivo”, in “presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità” possono “rimanere installate in deroga al vincolo temporale” contenuto nel Testo Unico Edilizia, pari cioè a “180 giorni sulle opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee”. 
Restano comunque “salve le prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici comunali, e comunque il rispetto delle altre normative, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (d.Lgs. n. 42/2004)”, nonché i diritti di terzi.

I passaggi da compiere per ottenere la deroga
Che cosa occorre fare per poterle mantenere attive? Secondo quanto prevede il Decreto in Gazzetta sarà necessario 2presentare all’amministrazione comunale una CILA (ai sensi dell’articolo 6 -bis del d.P.R. n. 380/2001), cioè una comunicazione di inizio lavori asseverata”.
La comunicazione deve quindi “indicare le comprovate e obiettive esigenze di mantenimento della struttura; l’epoca di realizzazione della struttura, allegando la documentazione attestante lo stato legittimo (art. 9-bis, comma 1-bis del d.P.R. n. 380/2001). 
Nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura, il tecnico incaricato attesta la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità, con applicazione delle sanzioni penali in caso di dichiarazione falsa o mendace.
Resta ferma comunque la facoltà per il comune di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui venga rilevata la non conformità dell’opera con le prescrizioni e i requisiti previsti dalla normativa. Nel caso di strutture di proprietà di amministrazioni pubbliche, gli eventuali oneri connessi al loro mantenimento sono a carico delle stesse. 

I requisiti a cui prestare attenzione
Come è stato sottolineato da alcuni esperti di edilizia, “le disposizioni riguardano esclusivamente strutture amovibili realizzate per finalità sanitarie, assistenziali, educative, mentre restano escluse dall’ambito di applicazione della norma strutture amovibili realizzate nello stesso periodo e utilizzate come dehors con altre finalità”. Da parte di Federfarma viene poi ricordato il fatto che la disposizione “non deroga a requisiti igienico sanitari previsti per l’effettuazione di attività sanitarie né a requisiti deliberati dalle regioni o disciplinati da normativa statale per l’effettuazione della farmacia dei servizi”.

TAG: FARMACIE

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