Farmacisti
07 Dicembre 2023 Farmaci stupefacenti, doping e tessera sanitaria sono alcuni degli ambiti su cui si sono registrate negli ultimi mesi alcune modifiche e novità e su cui si concentrano scadenze da effettuare entro la fine dell’anno e adempimenti professionali per i farmacisti

Farmaci stupefacenti e doping e tessera sanitaria sono alcuni degli ambiti su cui si sono registrate negli ultimi mesi alcune modifiche e novità e su cui si concentrano scadenze da effettuare entro la fine dell’anno e adempimenti professionali per i farmacisti. A fare un punto, ricapitolando le indicazioni operative per i farmacisti, è la Fofi, in una comunicazione.
Stupefacenti: le prossime scadenze e le novità dell’ultimo anno
Un primo aspetto passato in rassegna riguarda il registro di entrata e uscita relativo agli stupefacenti, che deve essere chiuso il 31 dicembre di ogni anno. “La chiusura” ricorda Fofi “si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualità e quantità dei prodotti avuti in carico e delle quantità e qualità dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo. Chiunque non ottemperi alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita è punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da 1.549,37 a 25.822,84 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato”. Mentre il processo di depenalizzazione ha riguardato “solo le violazioni formali nella tenuta del Registro per le quali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 a 1.500 euro (restano penali la omessa registrazione, la tenuta del registro non vidimato, la mancata documentazione giustificativa, ecc..). Pertanto, nel caso in cui si verifichino incongruenze tra le movimentazioni inserite nel registro e le giacenze di magazzino, sarà necessario denunciare tempestivamente alle competenti autorità di polizia il furto o lo smarrimento dei medicinali, in modo da poter regolarizzare la situazione, annotando sul registro la denuncia”.
Gestione del cannabidiolo (CBD) estratto da cannabis e del tramadolo
Da un punto di vista operativo, il consiglio è poi quello “di sostituire annualmente il registro dopo la chiusura” - l’obbligo di conservazione del registro ha comunque “durata di due anni”. Inoltre, “sul registro di entrata e uscita deve ora essere annotata anche la movimentazione relativa alle sostanze attive di origine vegetale a base di cannabis”. La Fofi, per altro, ricorda che “al momento, per effetto dell’ordinanza n. 7137 del 24 ottobre 2023 del TAR Lazio, il cannabidiolo (CBD) estratto da cannabis non deve essere caricato sul Registro entrata-uscita e non è sottoposto alle regole previste per i medicinali di cui Tabella dei medicinali, sezione B”.
Per quanto concerne invece “la dispensazione dei medicinali iniettabili a base di tramadolo, i farmacisti devono attenersi alle disposizioni previste per la registrazione nel registro di entrata e di uscita degli stupefacenti dei medicinali inclusi nella sez. A della tabella dei medicinali stupefacenti. Il Tramadolo a uso diverso da quello parenterale non è invece soggetto ad obbligo di registrazione. Con riferimento agli adempimenti a carico dei farmacisti (comma 6- bis dell’art. 45 D.P.R. 309/1990) per i medicinali “transitati” nella sezione D, la Fofi, a febbraio aveva rappresentato al Ministero della Salute la necessità di escludere l’applicazione con riguardo ad una sostanza, come il tramadolo, inserita ex novo fin da subito nella sezione D e non oggetto di una ricollocazione finalizzata a semplificarne il regime prescrittivo”. Tuttavia, in attesa di un riscontro dal Ministero, il suggerimento è “in via prudenziale e a tutela dei farmacisti che operano in farmacia, all’atto della dispensazione di medicinali a base di tramadolo per uso diverso da quello parenterale di annotare sulla ricetta il nome, il cognome e gli estremi di un documento di riconoscimento dell'acquirente e di conservare la ricetta per due anni”.
I dati relativi a principi attivi vietati per doping: ecco le indicazioni
Un’altra incombenza riguarda la Trasmissione al Ministero della Salute dei dati relativi ai principi attivi vietati per doping. “I farmacisti sono infatti tenuti a inviare al Ministero della Salute i dati relativi alle quantità di principi attivi, vietati per doping, utilizzati nelle preparazioni magistrali nel 2023 entro il 31 gennaio 2024 e, da tale data, a conservare le RNR in originale e le RR in copia per 6 mesi. Sono esclusi dai predetti adempimenti i principi attivi appartenenti alla classe S9 ad uso topico”. Va ricordato poi che con “G.U. n. 277 del 27.11.2023, è stata approvata la revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping”.
Tessera sanitaria e invio semestrale: la tabella di marcia e i chiarimenti sulla detraibilità dei test
Infine c’è il tema della Trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie. “Con DM 27.12.2022 è stato confermato che l’invio dei documenti attestanti il pagamento di spese sanitarie relative all’anno 2023 dovrà svolgersi su base semestrale secondo la seguente modalità:
- i documenti di spesa pagati nel periodo 01/01/2023 - 30/06/2023 devono essere inviati entro il 30/09/2023 (le variazioni entro il giorno 06/10/2023);
- i documenti di spesa pagati nel periodo 01/07/2023 - 31/12/2023 devono essere inviati entro il giorno 31/01/2024 (le variazioni entro il giorno 07/02/2024)”.
Le spese per i “tamponi o test eseguiti in farmacia sono detraibili anche se pagate in contanti, atteso che le farmacie - sia pubbliche sia private - operano in regime di convenzionamento con il SSN. Per consentire il corretto trattamento della spesa ai fini della dichiarazione precompilata, occorre che la stessa sia trasmessa, dalle farmacie pubbliche e private, al Sistema Tessera Sanitaria con la codifica che AD ovvero Acquisto o affitto di dispositivo medico CE”.
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