normativa
19 Giugno 2025In Polonia una legge entrata in vigore nel 2012, vieta, a pena di un’ammenda, la pubblicità delle farmacie, dei punti vendita farmaceutici e delle loro attività. Per la Corte di giustizia europea la legge è contraria al diritto comunitario

In Polonia la legge in vigore dal 2012 che vieta e sanziona la pubblicità delle farmacie, dei punti vendita farmaceutici e delle loro attività, fatti salvi orari di apertura e ubicazione, è contrario al diritto dell’Unione europea, in particolare alla direttiva sull’e-commerce consente ai farmacisti di utilizzare comunicazioni commerciali online, ma anche ai principi di libertà di prestazione dei servizi e libertà di stabilimento, garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea accogliendo il ricorso, contro la Polonia, presentato dalla Commissione europea.
Per la Corte, si legge in una nota stampa, “la Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del diritto dell’Unione”.
La nota spiega che la direttiva sul commercio elettronico consente “a chiunque eserciti una professione regolamentata, come i farmacisti in Polonia, di utilizzare comunicazioni commerciali online al fine di promuovere le proprie attività”.
Chiaramente contenuto e forma di tale tipo di comunicazioni devono rispettare regole professionali, ma “queste ultime non possono, tuttavia, condurre a un divieto generale e assoluto di qualsiasi pubblicità, come si verifica in Polonia”.
In Polonia più di due terzi dei farmacisti lavorano in farmacia è una “circostanza che non cambia la situazione” perché la direttiva europea “consente a tutti i farmacisti di fare la propria pubblicità” quindi “non può essere elusa da divieti che riguardano unicamente alcuni di loro o alcune delle attività che esercitano”.
Altro punto importante per la Corte europea è che il divieto rende più difficile per i farmacisti di altri Paesi UE entrare nel mercato polacco, farsi conoscere e promuovere i propri servizi. Quindi pregiudica “la libera prestazione dei servizi e la libertà di stabilimento, relativamente alle forme di pubblicità non contemplate dalla direttiva”. Infatti, sottolinea la Corte, “limita la possibilità per i farmacisti, in particolare quali stabiliti in altri Stati membri, di farsi conoscere presso la loro potenziale clientela e di promuovere i servizi che si propongono di offrirle. Parimenti, esso rende l’accesso al mercato più difficile per le persone che intendono aprire una farmacia in Polonia, in particolare quando sono stabilite in altri Stati membri”.
Infine, la Polonia non ha dimostrato che la restrizione di queste due libertà fondamentali potesse essere giustificata dalla tutela della salute pubblica, più precisamente dalla lotta contro il consumo eccessivo di medicinali e dalla salvaguardia dell’indipendenza professionale dei farmacisti.
Fonte
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2025-06/cp250071it.pdf
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