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30 Giugno 2025Dal 28 giugno 2025 è in vigore il Decreto Legislativo sull’accessibilità dei prodotti e dei servizi digitali. La normativa è volta a garantire l’inclusione digitale, rendendo accessibili anche alle persone con disabilità i principali servizi e strumenti digitali. Riguarda anche le farmacie, ma ci sono previste deroghe

Il 28 giugno 2025 è entrato in vigore una nuova normativa sull’accessibilità dei prodotti e dei servizi digitali volta a garantire l’inclusione digitale, rendendo accessibili anche alle persone con disabilità i principali servizi e strumenti digitali. Pertanto, le farmacie, anche se non specificamente menzionate, in quanto fornitrici di servizi digitali (siti, App, schermi o dispositivi informativi presenti in farmacia, comunicazioni via messaggistica digitale) potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 82/2022, che recepisce la Direttiva UE 2019/882. Condizionale è d’obbligo dal momento che il decreto “prevede tre importanti deroghe, che rendono le suddette novità allo stato non immediatamente obbligatorie per diverse farmacie” come specifica Federfarma in una nota.
Le attività che potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione rientrano nei servizi digitali forniti ai consumatori.
Servizi di commercio elettronico: Siti web e applicazioni mobili attraverso cui la farmacia offre la vendita online di prodotti (es. parafarmaci, integratori, cosmetici), permette la prenotazione di servizi (es. tamponi, vaccini, test diagnostici di prima istanza) o la gestione di ordini.
Ogni interazione digitale che consente al consumatore di effettuare acquisti o accedere a servizi tramite canali online della farmacia.
Servizi che forniscono accesso a contenuti di media audiovisivi: Qualora la farmacia offra, ad esempio, schermi informativi interattivi che riproducono contenuti video o audio per i clienti, questi dovranno essere accessibili (es. sottotitoli per non udenti, audiodescrizione).
Servizi di comunicazione elettronica: Questo include tutti i servizi di comunicazione che la farmacia offre al pubblico in formato elettronico, come ad esempio la possibilità di comunicare con la farmacia tramite chat, app di messaggistica integrata nel sito o altri strumenti digitali.
Il decreto legislativo prevede tre importanti deroghe, che rendono le novità del decreto “non immediatamente obbligatorie per diverse farmacie”.
Sono espressamente escluse le microimprese, cioè quelle con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di euro (art. 3). I requisiti di accessibilità si applicano solo nella misura in cui non comportino una modifica sostanziale del prodotto o servizio o un onere sproporzionato per l'operatore economico, quindi per la farmacia (art. 13),.
Infine, coloro che offrono servizi digitali sulla base di prodotti utilizzati prima del 28 giugno 2025 possono continuare ad usarli fino al 28 giugno 2030: in sostanza, sono previsti 5 anni per adeguarsi alle nuove disposizioni (art. 25).
In definitiva, conclude Federfarma “la normativa riguarda direttamente soltanto le farmacie che hanno più di 10 dipendenti e più di 2 milioni di fatturato e che dovessero iniziare a fornire servizi digitali ex novo dal 28 giugno 2025 (es. servizi di commercio elettronico)”.
L’attenzione va posta però anche alle proposte commerciali da parte di società che si occupano di siti web, applicazioni mobili o servizi digitali offerti ai clienti: “L’accessibilità digitale è in continua crescita e, pertanto, è opportuno proiettarsi verso questo obiettivo, avendo presente i tempi di adeguamento concessi dalla normativa che consentono di non cadere in trappole commerciali”.
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