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Formazione

11 Luglio 2025

Novità Ecm: chiarimenti della Commissione su crediti compensativi e bonus premio e recuperi

La Commissione nazionale per la formazione continua ha pubblicato 3 pacchetti di slide “Novità ECM 2025” divulgative con chiarisce i meccanismi oggetto della deliberazione: recupero del debito formativo, crediti compensativi e bonus

di Simona Zazzetta


Novità Ecm: chiarimenti della Commissione su crediti compensativi e bonus premio e recuperi

La Commissione nazionale per la formazione continua ha pubblicato la delibera del 3 luglio che introduce le indicazioni per il recupero del debito formativo (triennio 2020-2022) e formalizza la questione dei "crediti compensativi" e della premialità (cosiddetti bonus). La delibera n. 1/2025 di cui Farmacista33 ha parlato nei giorni scorsi è accompagnata da 3 pacchetti di slide “Novità ECM 2025” divulgative con cui la Commissione Ecm chiarisce i meccanismi oggetto della deliberazione.

Le nuove regole Ecm su crediti compensativi, bonus per chi è in regola e scadenza recuperi 

Mettersi in regola con l’obbligo formativo: più tempo e più flessibilità

Il primo aspetto trattato è il recupero dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022. La Commissione ha confermato che sarà possibile acquisire i crediti ECM mancanti fino al 31 dicembre 2025. Inoltre, è prevista una maggiore flessibilità grazie alla possibilità di spostare i crediti acquisiti fino al 30 giugno 2026, così da facilitare l’adeguamento alle scadenze anche per chi ha accumulato ritardi.

Si tratta di una misura che amplia ulteriormente la finestra temporale già prorogata dal Decreto Milleproroghe, offrendo un’occasione concreta per regolarizzare la propria posizione formativa e ottenere la certificazione per il triennio 2020-2022.

Crediti compensativi: ottimizzare surplus formativo

L’introduzione dei crediti compensativi è una delle novità rilevanti del pacchetto di nuove regole ECM 2025, pensata per sanare in modo strutturato la posizione di migliaia di operatori che rischierebbero di non essere certificabili per i trienni passati.

I crediti compensativi sono definiti come crediti formativi ECM acquisiti in eccesso rispetto all’obbligo individuale previsto per un dato triennio. Questi crediti, se non utilizzati ai fini della certificazione ordinaria, possono essere “riutilizzati” per compensare eventuali debiti formativi relativi ai trienni nei quali il professionista non ha raggiunto il monte crediti necessario. In questo modo si valorizza il surplus formativo di chi ha investito nella formazione in determinati periodi per colmare le carenze di altri trienni.

Il meccanismo è rivolto in particolare ai professionisti che non risultano certificabili per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. In questi casi, con crediti compensativi, si può ottenere comunque la certificazione, a condizione che venga maturato un numero di crediti eccedenti pari al debito accumulato nei trienni precedenti. I professionisti avranno tempo fino al 31 dicembre 2028, una finestra temporale pensata per garantire a tutti la possibilità di regolarizzare la propria posizione con gradualità.

La Commissione spiega le modalità di utilizzo di questi crediti: la compensazione del debito formativo è automatica senza necessità di richiesta da parte del professionista. Saranno infatti gli Ordini professionali, attraverso il supporto della piattaforma Co.Ge.A.P.S., a rilevare la presenza di crediti in eccedenza nei trienni certificabili e ad attivarne l’utilizzo per sanare i trienni precedenti.  

Bonus: premiare chi è in regola con l’obbligo formativo

La Commissione ha inteso valorizzare l’impegno dei professionisti che hanno rispettato con continuità l’obbligo formativo con un sistema di premialità automatica, attraverso l’attribuzione di crediti ECM aggiuntivi

Hanno diritto al bonus tutti i professionisti sanitari che, alla data di pubblicazione del provvedimento, risultano in regola e certificabili per i trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022. A questi soggetti vengono assegnati 20 crediti ECM per il triennio in corso (2023-2025) e ulteriori 20 crediti per il triennio successivo (2026-2028)

La misura si applica automaticamente a chi ha completato correttamente e nei tempi previsti l’obbligo formativo dei tre trienni precedenti, premiando così la costanza e la serietà nel percorso di aggiornamento professionale.

Sono previste inoltre forme di premialità modulata per coloro il cui obbligo formativo sia iniziato più recentemente.
I professionisti che hanno cominciato l’obbligo ECM a partire dal triennio 2017-2019 riceveranno 15 crediti per ciascuno dei due trienni successivi (2023-2025 e 2026-2028), mentre per chi ha iniziato nel triennio 2020-2022 il bonus sarà di 10 crediti per ciascun triennio. Anche in questi casi, l’attribuzione è automatica, e rappresenta un incentivo importante per proseguire con regolarità nel proprio percorso formativo.

Anche in questo caso, spiegano le slide della Commissione, l’attribuzione dei crediti avverrà in modo automatico e sarà visibile direttamente sulla pagina personale del professionista all’interno del portale Co.Ge.A.P.S.. 

Fonte

https://ecm.agenas.it/storage/uploads/allegati/delibera-crediti-compensativi.pdf 

TAG: CREDITI ECM, DOSSIER FORMATIVO, FORMAZIONE, FARMACISTI, COMMISSIONE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

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